Riproporzionamento permessi legge 104/92 lavoratore part time





I permessi 104 con l'emergenza COVID-19 sono stati incrementati temporaneamente di ulteriori 12 giornate dal decreto Cura Italia; 12 giornate in più saranno presenti con buona probabilità anche nel prossimo decreto del governo da fruire tra maggio e giugno.

 

RISPOSTA

 

ESATTO



Con un contratto part-time dovrebbero pertanto, rispetto al full time, essere riproporzionati i giorni, ma non è sempre così.

 

RISPOSTA

 

La specifica circolare n. 45 del 25 marzo 2020 prevede il riproporzionamento dei permessi della legge 104/92, con un’unica eccezione al paragrafo 6: il riproporzionamento non andrà effettuato in caso di part time orizzontale.
Secondo la circolare, in caso di part time verticale, il riproporzionamento deve essere effettuato sia per i tre giorni mensili ordinariamente previsti, sia per le complessive 12 giornate usufruibili anche consecutivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 (agevolazione prorogata anche per i mesi di maggio e giugno 2020).
Il riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensili dovrà essere effettuato secondo gli algoritmi previsti dal messaggio n. 3114/2018. La circolare indica anche l'algoritmo da utilizzare per il riproporzionamento, sia in riferimento ai tre giorni di permesso ordinari che in relazione ai 12 giorni previsti inizialmente dal decreto “cura Italia” n. 18 del 17 marzo.
Lavoro Part-time
(Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12.



Secondo due sentenze della Corte di Cassazione (Cass. Sent. n. 4069/2018 e n. 22925/2017), difatti, il diritto del disabile all'assistenza non può essere compromesso dalla riduzione dell'orario di lavoro, ma si deve garantire una tutela effettiva: in base alle pronunce, quando il dipendente svolge la propria attività in regime di part-time verticale (ossia soltanto alcune giornate nella settimana), e presta servizio per più della metà delle giornate settimanali, i permessi retribuiti mensili non devono essere riproporzionati.

 

RISPOSTA

 

La sentenza della Cassazione fa riferimento ai tre giorni di permesso ordinariamente previsti dalla legge 104/92.
Secondo la circolare INPS anche tali permessi dovrebbero essere riproporzionati. Se proprio il datore di lavoro intende assumere un atteggiamento di cautela nei confronti del dipendente che potrebbe instaurare un contenzioso dinanzi al tribunale del lavoro, egli dovrà riconoscere i tre giorni ordinari di permesso mensili per intero, salvo riproporzionare i 12 giorni, come indicato espressamente nella circolare.
La Cassazione non si è pronunciata sull'incremento di permessi dovuto all'emergenza covid-19, quindi procediamo al riproporzionamento secondo il seguente algoritmo:
Lavoro Part-time
(Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12.



Considerando che una lavoratrice con contratto di lavoro part time verticale, 8 ore giornaliere per 3 giorni alla settimana per un totale 24 ore settimanali, attraverso il sindacato chiede 13 giorni di permessi 104 per il mese di giugno 2020.

 

RISPOSTA

 

Immagino che la dipendente, in caso di rapporto di lavoro full time, lavorerebbe 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì; essendo in part time verticale, lavora 3 giorni su 5 la settimana.



Marzo, Aprile non goduti perché in malattia e cig,

 

RISPOSTA

 

I tre giorni mensili ordinariamente previsti dalla legge 104/92, si perdono se non vengono usufruiti entro il mese di maturazione.



Maggio malattia e permessi 104 richiesti 1 giorno.
CCnl applicato Studi Professionali

 

RISPOSTA

 

Nel mese di maggio la dipendente ha chiesto soltanto uno dei tre giorni di permesso ordinariamente previsti dal legislatore. Ha perso gli altri due giorni ordinariamente previsti, considerato che siamo a giugno.



Vista anche la circolare INPS 45 del 25/03/2020 che prevede la fruizione anche cumulativa delle 12 giornate di permesso, fermo restando la fruizione mensile dei 3 giorni di permesso, si chiede parere circa i giorni che la lavoratrice potrà effettivamente usufruire per giugno e la modalità di calcolo part time verticale sia in riferimento a quanto previsto dalla circolare Inps sia secondo quanto previsto dalla Corte di Cassazione.
Cordiali saluti

 

RISPOSTA

 

Onde evitare un inutile contenzioso con il dipendente, i tre giorni di permesso ordinariamente previsti per il mese di giugno non saranno riproporzionati, proprio in ragione della giurisprudenza di Cassazione.
Se la dipendente lavorasse full time, nel mese di giugno avrebbe a sua disposizione anche 12 giorni di permessi aggiuntivi (previsti dal decreto legge cura Italia e poi prorogati dal decreto rilancio per i mesi di maggio e giugno), oltre ai tre giorni di permesso ordinari previsti per il mese corrente. Tuttavia la dipendente lavora in part time verticale, di conseguenza, i 12 giorni di permesso aggiuntivi saranno ridotti secondo il seguente calcolo:
-24 ore settimanali (orario part time) / 40 ore settimanali (orario full time) * 12 = 7,2 giornate di permesso
La dipendente, nel mese di giugno, avrà a sua disposizione, oltre ai tre giorni ordinariamente previsti (i quali non saranno riproporzionati, come da sentenza di Cassazione) 7 giorni aggiuntivi, cumulativi per i mesi di maggio e giugno.
Totale: 10 giorni per il mese di giugno.
Se dobbiamo attenerci ad un criterio di distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all’adozione del rapporto di lavoro part time e, nello specifico, del rapporto part time verticale, sarebbe eccessivamente oneroso applicare una sentenza di cassazione riferita ai tre giorni di permesso ordinariamente previsti, anche ai 12 giorni straordinariamente previsti per l'emergenza covid-19.
Non ci sono sentenze di cassazione relative ai 12 giorni … dobbiamo applicare la circolare INPS n. 45 del 25/03/2020 che prevede il riproporzionamento in caso di part time verticale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

 

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