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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Assunzione tempo indeterminato part time presso due datori di lavoro esonero contributivo
IN RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE INPS N. 57 DEL 28/04/2020 ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO O TRASFORMAZIONI DI PRECEDENTI RAPPORTI A TERMINE, SI CHIEDE SE RIGUARDO AD UNA TRASFORMAZIONE AVVENUTA IL 03/09/2019 DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO PART TIME DI GIOVANE INFERIORE AI 35 ANNI ASSUNTO IL 03/09/2018 SIA POSSIBILE APPLICARE L'INCENTIVO CITATO CONSIDERATO CHE:
IL LAVORATORE NON HA AVUTO PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
RISPOSTA
Sì, è possibile applicare l'incentivo.
La suindicata circolare INPS prevede quanto segue: “nell’ambito di applicazione dell’incentivo possono essere ricompresi i casi di regime di part-time, mentre sono esclusi, come previsto dall’articolo 1, comma 114, della legge n. 205/2017, i contratti di apprendistato e i rapporti di lavoro domestico”.
L’originaria previsione di cui all’articolo 1-bis del D.L. n. 87/2018, con la quale veniva previsto un esonero per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nelle annualità 2019 e 2020 riguardanti giovani che non avessero compiuto trentacinque anni di età e non fossero stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, è stata ricompresa nell’alveo applicativo di cui alla legge n. 205/2017. Di conseguenza, l’esonero strutturale applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani risulta oggi soggetto unitariamente al vigore della disciplina della legge n. 205/2017 secondo la quale, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 160/2019, il limite anagrafico del giovane, da tenere in considerazione per le assunzioni effettuate nelle annualità 2018, 2019 e 2020, è innalzato a trentacinque anni di età.
- IL LAVORATORE HA UN ALTRO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART TIME TRASFORMATO ANCH'ESSO A TEMPO INDETERMINATO IN DATA 31/12/2019, SUCCESSIVA ALLA NOSTRA TRASFORMAZIONE.
E' POSSIBILE CHE ENTRAMBE LE AZIENDE POSSANO USUFRUIRE DELL'ESONERO AL 50% NEL LIMITE DELLA PROPRIA PERCENTUALE DI PART TIME?
RISPOSTA
Non è possibile per entrambe le aziende usufruire dell'esonero al 50%, nei limiti della propria percentuale di part time.
Rappresenta un ostacolo alla suindicata ipotesi, l'interpretazione letterale della norma in questione:
Art. 1-bis. Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile - D.L. 12 luglio 2018, n. 87 … comma 2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Non solo …
L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Ma soprattutto, la circolare INPS numero 40 del 02/03/2018 (allegato nelle fonti) prevede quanto segue al paragrafo 6:
6. Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari …
Come sopra chiarito, la fruizione dell’esonero contributivo può essere riconosciuta per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di lavoratori che non siano mai risultati occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (articolo 1, comma 101, legge n. 205/2017).
In forza della predetta previsione si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine a situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità:
1. omissis;
2. con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato;
ATTENZIONE: “… purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- circolare INPS numero 40 del 02/03/2018 - Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
- DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese.
- Circolare n. 57 INPS del 28/04/2020 - Esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate negli anni 2019 e 2020, di giovani fino a trentacinque anni di età ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti