Infermiere professionale DS-Coordinatore non è obbligato ai turni
Gent.mi, sono un'infermiera con un'anzianità di servizio di 20 anni il mio quesito è il seguente: un Infermiere professionale DS-Coordinatore facente funzione può non effettuare più i turni o è come il Medico Responsabile di UOS che deve continuare a svolgere i turni?
Mi spiego meglio, il Caposala è andato in pensione da alcuni mesi ed il suo posto è stato ricoperto da un collega infermiere al quale è stata assegnata la categoria DS.
Si tratta dell'assegnazione di mansioni superiori, ai sensi dell'articolo 2103, VII comma del codice civile: “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Fino a qualche giorno fa il Collega ha svolto normalmente oltre all'attività di Coordinatore facente funzione (si firma infatti infermiere DS-Coordinatore ff) anche quella di infermiere coprendo i turni in caso di necessità.
Non era obbligato a farlo, stante la natura manageriale del suo incarico da infermiere DS-Coordinatore facente funzioni.
Ora ha deciso di non fare più i turni e questo ha comportato in questo periodo di ferie la decisione dell'Azienda di accorparci con un altro reparto.
Distinti saluti e ringraziamenti
L'infermiere professionale DS-Coordinatore facente funzione può non effettuare i turni; questi è il responsabile della pianificazione mensile dei turni e della stesura di un turno che garantisca ad ogni singolo dipendente il raggiungimento del debito orario mensile, ovvero del numero di ore totali che devono essere lavorate nell’arco del mese, tuttavia l'orario di lavoro del DS – Coordinatore facente funzione è determinato in base al raggiungimento degli obiettivi, ed a particolari esigenze per singole situazioni, fermo restando l’obbligo di garantire almeno 36 ore settimanali.
Le funzioni di coordinamento del personale infermieristico sono previste dall’art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – II biennio economico 2001-2002 – siglato il 20.09.2001 – area comparto sanità – che dispone una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento dell’attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato.
Secondo l'articolo 10 del CCNL si tratta di figure professionali che si distinguono per compiti di coordinamento organizzativo delle attività, delle funzioni ad esse correlate e delle relative risorse umane. Si caratterizzano per un profilo manageriale della loro attività e per un obbligo di raggiungere determinati obiettivi, fermo restando il numero di almeno 36 ore settimanali.
Riporto i commi 1 e 7 dell'articolo 10 del CCNL applicabile al personale infermieristico.
ART. 10 – Coordinamento
1. Al fine di dare completa attuazione all’art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell’organizzazione del lavoro nonché valorizzare l’autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L’indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
… 7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l’incarico di coordinamento è affidato di norma al personale gia appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. È rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8 commi 4 e 5.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2103 del codice civile