Incentivo IO LAVORO occupazione stabile di giovani e disoccupati





CIRCOLARE INPS 124 DEL 26/10/2020 INCENTIVO IO LAVORO
Lavoratori ai quali spetta l'incentivo -Tra i 16 ed i 24 anni ( 24 anni e 364 giorni ) deve risultare disoccupato.
-Il lavoratore che, al momento dell'assunzione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. (si ribadisce che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell'evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un'imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR. Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell'incentivo, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l'incentivo.
Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 52/2020; si ribadisce, inoltre, che per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell'ulteriore requisito dell'assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro (cfr. l'art. 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 52/2020).
Qualora alla data della trasformazione il lavoratore abbia almeno 25 anni di età, rimane, invece, fermo il rispetto, anche per tale tipologia di rapporto, del requisito previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto e consistente nell'essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Alla luce di quanto esposto facciamo degli esempi pratici:

-lavoratore età superiore ai 25 anni all'atto della trasformazione assunto a tempo determinato in sostituzione personale assente per maternità 11/06/2019 e trasformato a tempo indeterminato 24/07/2020 non potrebbe usufruire dell'incentivo in quanto privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

CONFERMO

-lavoratore età superiore ai 25 anni all'atto della trasformazione, assunto a tempo determinato in sostituzione personale assente per maternità dal 02/12/2019 al 15/05/ 2020, rinnovo tempo determinato da 01/06/2020 e trasformato a tempo indeterminato 31/08/2020 non potrebbe usufruire dell'incentivo in quanto privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, e perché nei se mesi precedenti l'assunzione ha avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro.

CONFERMO. NEI SEI MESI PRECEDENTI LA DATA DELL'EVENTO AGEVOLATO, HA PRESTATO ATTIVITA' LAVORATIVA RICONDUCIBILE AD UN RAPPORTO DI LAVORO DELLA DURATA DI ALMENO SEI MESI, SE CONSIDERIAMO IL RINNOVO DELLO SCORSO PRIMO GIUGNO

-lavoratore età superiore ai 25 anni all'atto della trasformazione assunto a tempo determinato dal 08/06/ 2020 al 11/07/2020e trasformato a tempo indeterminato 12/07/2020 può usufruire dell'incentivo in quanto alla data dell'evento agevolabile risulta privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

CONFERMO SENZA ALCUN DUBBIO.

-lavoratore età superiore ai 25 anni all'atto dell'assunzione assunto a tempo determinato 04/11/2019 sino al 31/03/2020 Assunzione a tempo indeterminato 11/05/2020 non può usufruire dell'incentivo in quanto non essendoci stata trasformazione rapporto lavoro, risulta che nei se mesi precedenti l'assunzione ha avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro.

CONFERMO, NON TRATTANDOSI DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TERMINE IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO, MA DI UN'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIC ET SIMPLICITER.

 Lavoratore con contratto intermittente a tempo determinato. Assunzione successiva a tempo indeterminato part-time. Incentivo non spetta perché che nei sei mesi precedenti l'assunzione ha avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro.

CONFERMO. LE ASSUNZIONI CON CONTRATTO INTERMITTENTE SONO ESCLUSE DALL'INCENTIVO, TUTTAVIA, NEL SILENZIO DELLA CIRCOLARE DE QUO, RILEVANO COME RAPPORTO DI LAVORO OSTATIVO ALL'INCENTIVO, NEI SEI MESI PRECEDENTI L'EVENTO AGEVOLATO.

 In questa circolare non si fa specifico riferimento ai rapporti di lavoro intermittenti mentre nella circolare 57 del 28/04/2020 riguardante esonero contributivo giovani sino ai 35 anni specifica che, nel caso il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, tale ipotesi non costituisce condizione ostativa per il diritto all'esonero triennale.

 

RISPOSTA

 

Sì, è vero, l’INPS con la circolare del 2 marzo 2018 n 40 ha sottolineato come il rapporto di lavoro intermittente è completamente escluso dall’orbita del relativo incentivo, considerato che l’obiettivo del bonus è “la promozione dell’occupazione giovanile stabile”, dunque non è possibile in primis assumere il lavoratore con tale contratto per ottenere il beneficio (altro contratto escluso è quello per dirigenti).

In coerenza con quanto appena scritto, l’Istituto di previdenza sociale ha precisato che lo stesso principio vale per la valutazione dei requisiti del lavoratore. Per un lavoratore che abbia alle spalle uno o più rapporti di lavoro intermittente, anche a tempo indeterminato, l’azienda che intenda assumerlo con contratto a tempo indeterminato “standard” può, a pieno titolo, richiedere lo sgravio triennale ed essere accettato.

Questo ragionamento dell'INPS, di carattere generale, può essere applicato anche all'incentivo IO LAVORO? A mio parere, no, considerato il silenzio della circolare 124 dello scorso 26 ottobre. Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit (trad. "Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto"



Applicazione dei principi generali di incentivi all'occupazione art 31 del Dlgs 150/2015: 1) l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31, comma 1, lettera a); 2) l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b).
Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si ribadisce quanto stabilito nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali), il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.
-Lavoratore licenziato con accordo sindacale del 15/07/2020 con rinuncia all'impugnazione del licenziamento risulta titolare di un diritto di precedenza sino allo scadere dei 6 mesi?
Cordiali saluti

 

RISPOSTA

 

L’incentivo IO LAVORO intende promuovere l’occupazione stabile di giovani e disoccupati; è pari alla contribuzione posta a carico dell’azienda che assume il dipendente, per una durata di 12 mesi ed entro il tetto massimo di € 8.060.
L’incentivo è destinato esclusivamente ai datori di lavoro privati che assumono nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:
● età compresa tra i 16 anni e i 24 anni;
● lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
● lavoratori che non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro;
● lavoratori assunti con sede di lavoro nelle regioni definite meno sviluppate quali: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, o nelle regioni definite più sviluppate quali: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, o infine nelle regioni definite “in transizione”: Abruzzo, Molise e Sardegna, indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
L’incentivo IO LAVORO è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
● contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche di somministrazione;
● contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro originariamente a tempo determinato.
Sono esclusi invece le assunzioni per contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente. L’incentivo è previsto in relazione alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con l’esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di € 8.060 su base annua, per ciascun lavoratore assunto, riparametrato su base mensile. In caso infatti di lavoro a tempo parziale, il massimale è proporzionalmente ridotto.

L’incentivo IO LAVORO è cumulabile con i presenti incentivi:
● reddito di cittadinanza;
● assunzioni agevolate under 35, nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 8.060 su base annua;
● altri incentivi economici attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

L’importo dell’incentivo spettante è determinato dall'istituto in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto. L'INPS verifica, mediante apposito modulistica telematica, i requisiti di ammissione all’incentivo, comunicando poi al datore di lavoro l’avvenuta prenotazione dell’importo in suo favore. Una volta ammessi al beneficio, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore. L’erogazione del beneficio avviene poi tramite conguaglio sulle denunce contributive.

Fatta questa premessa, torniamo alla tua domanda.
-Lavoratore licenziato con accordo sindacale del 15/07/2020 con rinuncia all'impugnazione del licenziamento risulta titolare di un diritto di precedenza sino allo scadere dei 6 mesi?
Dipende dalla tipologia di licenziamento; licenziamento per giusta causa oppure licenziamento per giustificato motivo oggettivo?

In caso di licenziamento oggettivo, il lavoratore ha diritto di precedenza nelle future assunzioni effettuate dall'azienda stessa. Il diritto è automatico in questo caso, quindi non è necessario che il dipendente manifesti per iscritto la volontà di essere assunto entro 6 mesi.

L’art.15 comma 6 della Legge n.264/1949 “Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati” dispone: “I lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi”.
A tale disposizione normativa si è ancorata anche la Legge n.223/1991 la quale in materia di licenziamenti collettivi dispone ““Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell’assunzione di cui al sesto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e s.s. modificazioni ed integrazioni”. (art.8 co.1 Legge 223/1991).
ATTENZIONE: il diritto di precedenza operi con riguardo allo svolgimento della medesima mansione.
Non si può parlare invece di diritto alla riassunzione in tutti quei casi nei quali il rapporto di lavoro si è risolto per il venir meno dell’aspetto fiduciario (giusta causa), o per un grave inadempimento, anche reiterato, ascrivibile al comportamento del lavoratore (giustificato motivo soggettivo), o per volontà unilaterale del prestatore (dimissioni).

Cosa intendi per lavoratore licenziato per accordo sindacale ? Una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede sindacale?
In questo caso, non trattandosi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore “cessato” non ha alcun diritto alla riassunzione nei sei mesi successivi.

Resto in attesa di chiarimenti: si tratta di un lavoratore a tempo indeterminato?
E' stato licenziato per riduzione di personale ? In questo caso avrebbe diritto alla riassunzione. Si è trattato di licenziamento con successivo accordo in sede sindacale ai fini della non impugnabilità dello stesso, ovvero di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede protetta?
In quest'ultimo caso, il lavoratore non ha diritto alla riassunzione, non trattandosi giuridicamente di un licenziamento, ossia un atto unilaterale del datore di lavoro.

Resto in attesa di riscontro per concludere la presente consulenza.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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