Interpretazione transazione tra società e agente di commercio monomandatario
Una società a responsabilità limitata, per un agente di commercio al termine del mandato, ha fatto una transazione davanti al sindacato per transigere alcune somme.
RISPOSTA
Immagino che fosse un agente di commercio monomandatario.
L’art. 409 del codice di procedura civile individua le controversie di competenza del giudice del lavoro e, nello specifico, il punto 3) dispone che anche le controversie relative a rapporti di lavoro autonomo, quali quelli di rappresentanza e agenzia, sono soggette alla competenza del giudice del lavoro, se la prestazione lavorativa è caratterizzata dalla continuità, dalla coordinazione e dalla prevalente personalità: “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se a non a carattere subordinato.”
Per questo motivo, la transazione doveva essere perfezionata “in sede protetta”, ossia presso il sindacato.
Tutto accettato e firmato dalle parti.
RISPOSTA
Accettato, firmato e non impugnato da nessuna delle parti coinvolte.
Ora ci accorgiamo che la transazione non riporta l'importo che era dovuto all'Agente, ma solamente l'importo transatto a favore dell'Agente. E' corretta? grazie
RISPOSTA
Certamente: è corretto.
E' stato indicato l'importo transatto e, partendo da questo importo, è ragionevolmente possibile stabilire l'importo dovuto all'agente, in modo inequivocabile.
Facciamo un esempio.
Nelle premesse di una transazione si scrive:
Premesso che l'agente ritiene di essere creditore nei confronti della società di euro 10.
Premesso che la società ritiene di essere creditrice nei confronti dell'agente di euro 2.
PER QUESTI MOTIVI
Ai fini del presente accordo bonario, sia l'agente che la società riducono le loro pretese reciproche del 50%, in via transattiva.
E' indicato l'importo transatto, ma non è indicato l'importo che la società dovrà versare all'agente.
Però la matematica non è un'opinione … in ragione dell'importo transatto, la società dovrà versare all'agente 4 euro.
La transazione è valida anche se non è scritto che la società dovrà versare all'agente 4 euro!
La transazione è un contratto, pertanto ai sensi dell'articolo 1367 del codice civile, deve essere interpretata in modo da attribuire alle sue clausole qualche effetto “ragionevole” …
Art. 1367 del codice civile - Conservazione del contratto.
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1367 del codice civile
- Art. 409 del codice di procedura civile