Il proprietario non deve pagare bollette insolute dell’affittuario





Egr. avvocato, sono proprietario di un locale commerciale accatastato come C1 locato ad una ditta individuale avente ad oggetto la vendita al dettaglio di pezzi di ricambio per le automobili, con un contratto di locazione ad uso non abitativo, secondo gli articoli 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978 n. 392. A causa dell'aumento dei costi delle varie utenze, il commerciante è stato costretto a chiudere l'attività, nonché a recedere unilateralmente per gravi motivi dal suddetto contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 392/1978.

Art. 4 della legge n. 392/1978. Recesso del conduttore. È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.


Peccato che il conduttore non abbia pagato le ultime bollette di luce, acqua e gas, lasciandole inspiegabilmente intestate a se stesso, nonostante il recesso dal contratto di locazione.
Adesso i fornitori di luce, acqua e gas chiedono al proprietario dell'immobile di coprire i debiti del commerciante.
La domanda è molto semplice: il proprietario di un immobile concesso in locazione ad uso commerciale, può essere chiamato a pagare le bollette delle utenze lasciate insolute dal conduttore che esercitava nel locale l'attività commerciale, sebbene i contratti con i fornitori siano stati stipulati dal conduttore e non dal proprietario?

RISPOSTA

Assolutamente no, perché il proprietario dell’immobile non è mai stato intestatario delle utenze, ossia non ha mai stipulato un contratto per la fornitura dell’acqua potabile, anziché della luce o del gas.

Il proprietario di un immobile concesso in locazione ad uso commerciale, non può essere chiamato a pagare le bollette delle utenze lasciate insolute dal conduttore che esercitava nel locale la sua attività.

Ad affermarlo, abbiamo una recente sentenza della Corte di Appello di Messina, sul solco già tracciato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Secondo la Corte di Appello di Messina, il contratto di fornitura di acqua potabile dovesse essere ricondotto nell’ambito del contratto di somministrazione (artt. 1559 e seguenti del Codice Civile), come ormai riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione (da ultimo, con ordinanza della Sezione 3^, n. 17097 del 26.5.2022). Trattandosi di un contratto di somministrazione, esso genera obbligazioni unicamente a carico dei soggetti che lo abbiano stipulato (la società erogatrice del servizio di fornitura e il soggetto che abbia richiesto l’erogazione) e non anche nei confronti del proprietario dell’immobile, per il solo fatto che il servizio consista nell’allaccio di quell’immobile alla rete idrica o elettrica.
Soltanto colui che ha richiesto la fornitura del servizio può essere dichiarato tenuto al pagamento di quanto quell’utenza abbia in concreto consumato, e ciò indipendentemente dal fatto che il contraente abbia o meno fruito personalmente della fornitura energetica.
Consiglio pertanto, specialmente in periodo di aumenti esponenziali di bollette, a tutti i proprietari di immobili locati, di non mantenere in capo a se stessi la titolarità delle bollette (acqua ma anche della fornitura di gas e/o elettricità), quando concedono l’immobile in locazione a terzi.
È una cautela che potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza.
A disposizione per chiarimenti. Cordiali saluti.

Fonti:

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