Garante del conduttore contratto di locazione transitorio risponde delle spese legali per liberare l'immobile
Sono garante in un contratto di locazione transitorio.
Si tratta di una fideiussione, ai sensi dell'articolo 1936 del codice civile.
Il conduttore, verso il quale ho prestato la garanzia, non ha rinnovato il contratto ma non è ancora riuscito a trovare un'altra sistemazione. Al momento il contratto è scaduto da un mese, sta comunque continuando a pagare l'affitto. Il locatore ha intimato di lasciare libero il locale entro fine mese, altrimenti procederà con la procedura di sfratto. Ha inoltre detto che le spese di sfratto dovrò pagarle io in quanto garante. Vorrei capire se è una minaccia "a vuoto" per spaventare il conduttore (il quale ha la disponibilità economica per poterle pagare) oppure se posso essere coinvolto, dato che il contratto è scaduto.
Ovviamente il conduttore sta cercando attivamente una soluzione abitativa. Riporto qui di seguito il paragrafo del contratto che riguarda la mia prestazione di garanzia.
"Si costituisce garante per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, ivi compreso il pagamento del canone e degli oneri accessori, In caso di mancato pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori sarà facoltà del locatore agire nei confronti della garante anche senza preventiva escussione del conduttore". Resto in attesa del vostro preventivo.
Grazie
Cordiali saluti
Tra le obbligazioni del contratto di locazione transitorio, c'è anche quella di lasciare l'immobile, una volta terminato il rapporto locativo.
Se il conduttore, per motivi personali, non dovesse lasciare l'immobile al termine della locazione, si renderebbe inadempiente ad un'obbligazione contrattuale.
Questa inadempienza obbligherebbe il locatore a ricorrere al tribunale per lo sfratto per finita locazione, sostenendo importanti spese legali.
Il locatore potrebbe chiedere il rimborso di queste spese legali direttamente al garante, non essendo stato previsto in garanzia l'obbligatorio tentativo di escussione del debitore principale: “sarà facoltà del locatore agire nei confronti della garante anche senza preventiva escussione del conduttore”.
Non si tratta di una minaccia a vuoto: anche se il contratto è scaduto, lasciare l'immobile è una delle obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto, pertanto coperte dalla garanzia.
Se è per questo ... se il conduttore dovesse lasciare una finestra rotta, una volta che avrà lasciato l'immobile, ne risponderai tu direttamente, anche se il contratto è scaduto, perché sussisteva nel contratto l'obbligazione di riconsegnare l'immobile nello stato in cui lo si è ricevuto!
Il fatto che il contratto sia scaduto … non vuole dire nulla per il garante!
Tu risponderai di tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione, anche dopo la sua scadenza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1936 del codice civile