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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Risoluzione impossibilità sopravvenuta locazione turistica diritto al rimborso acconto caparra confirmatoria
Si chiede se, in base ad un contratto di locazione turistica, sia possibile ottenere la restituzione della somma di euro 600,00 versata come anticipo sul canone verso il locatore, alla luce dei principi di cui agli articoli 1463 e 1467 del codice civile.
Dopo la firma del contratto, è infatti sopraggiunta una situazione grave e improvvisa: mio padre, conduttore del contratto, è stato ricoverato d’urgenza per un importante intervento cardiochirurgico, circostanza che rende impossibile usufruire dell’immobile nel periodo concordato.
Si chiede inoltre se, alla luce della medesima situazione, sia possibile ottenere la restituzione anche della somma di euro 400,00 versata all’agenzia immobiliare a titolo di provvigione.
In attesa di conoscere l'importo da versare, porgo cordiali saluti.
RISPOSTA
Direi di partire dalla domanda più semplice: è possibile pretendere il rimborso da parte dell'agenzia immobiliare?
Assolutamente no, perché l'agenzia matura il diritto alla provvigione al momento della conclusione del contratto di locazione, indipendentemente dalla sua successiva e materiale esecuzione.
L'attività dell'agenzia immobiliare è quella di mettere in contatto le parti e di predisporre il contratto da sottoscrivere; l'agente ha svolto correttamente la sua attività e quindi ha diritto alla provvigione concordata.
È possibile chiedere la risoluzione del contratto di locazione turistica per impossibilità totale sopravvenuta, alla luce del principi di diritto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17136/2026, basati appunto sull'articolo 1463 del codice civile, ma alle seguenti condizioni:
a) il conduttore deve risultare ricoverato presso la struttura ospedaliera dal 1 luglio al 31 luglio (oppure presso una struttura medica per il suo recupero post intervento chirurgico)
b) l'intervento deve essere sopraggiunto, nel senso che non si trattava di un intervento già programmato da tempo
c) non è possibile il differimento del periodo della locazione (ad esempio da luglio ad agosto, quando tuo padre si sarà rimesso dall'intervento)
Al concorrere di tutte queste condizioni, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione comporta la risoluzione del rapporto contrattuale e la conseguente liberazione del debitore, il quale ha altresì diritto alla restituzione dell'acconto/caparra confirmatoria.
Non è pertinente invece il tuo riferimento all'articolo 1467 del codice civile, norma dettata in materia di eccessiva onerosità sopravvenuta.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1463, 1467 del codice civile