Contratti e donazioni - Recesso del socio per giusta causa e scioglimento della società in nome collettivo
Buongiorno,
vi contatto per avere dei chiarimenti e come comportarmi nella mia situazione.
A Giugno 2009 ho costituito con un amico una società (snc) per l'apertura di un negozio di abbigliamento. Abbiamo ricevuto con i contributi regionale della legge 28/99 44000 € a tasso agevolato per l'apertura della nostra attività.
Ora però arrivano i primi problemi, infatti il mio socio non mi aveva messo a conoscenza dei suoi problemi economici, infatti lui non ha soldi, l' unico che sta mettendo capitale all' interno della società sono io. Fino ad ora ho messo a disposizione della società, circa 8500 €. Il mio socio non ha nulla, e continua a non mettere nulla, e di questo non mi ha mai informato, altrimenti non avrei realizzato il tutto.
Ora per i pagamenti delle fatture ci troviamo in grande difficoltà in quanto le banche essendo una nuova società giovane non forniscono finanziamenti.
La mia domanda è come posso tutelarmi?
Posso chiedere lo scioglimento della società per vizi di forma?
Nella chiusura della società come vengono ripartiti i debiti, me li porterò dietro tutta la vita (dalla chiusura eventuale della società) fino a quando non saranno tutti completamente saldati?
LA ringrazio
porgo cordiali Saluti
La circostanza per cui il tuo socio non ti abbia informato, circa le sue condizioni finanziarie, non rientra nelle ipotesi tipiche del vizio di forma del contratto societario.
E' possibile tuttavia, chiedere lo scioglimento della società in nome collettivo, ai sensi del disposto normativo previsto dall'articolo 2308 e dall'articolo 2272 del codice civile:
Art. 2308 Scioglimento della società
La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'art. 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale, per la dichiarazione di fallimento.
Art. 2272 Cause di scioglimento
La società si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
Nella tua fattispecie, il contratto societario può essere sciolto "per la volontà di tutti i soci" ovvero, in mancanza del consenso allo scioglimento del tuo socio, " per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale".
La situazione di insolvenza del tuo socio costituisce una seria causa ostativa, rilevante giuridicamente, allo svolgimento dell'attività commerciale ed alla produzione degli utili.
Ai sensi dell'articolo 2285 del codice civile, inoltre, puoi recedere dalla società per giusta causa:
Art. 2285 Recesso del socio
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Il recesso del socio può essere determinato da una giusta causa, qualora costituisca reazione legittima al comportamento degli altri soci, che obiettivamente e ragionevolmente sia tale da scuotere la fiducia in essi riposta. Non è sufficiente a determinare una giusta causa di recesso né il disaccordo su qualsiasi pretesa, anche se fondata, né un qualsiasi pretestuoso motivo di dissenso (Cass. 14 ottobre 1966, n. 2454, Cass. 10 giugno 1999, n. 5732, Cass. 14 febbraio 2000, n. 1602). È ritenuta causa di recesso per giusta causa, per giurisprudenza consolidata, l'inadempimento da parte degli altri soci delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale.
In caso di recesso, risponderai comunque dei debiti societari, ai sensi dell'articolo 2290, I comma:
Art. 2290 Responsabilità del socio uscente
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
In caso di tuo recesso, la società si scioglierà di conseguenza, per il punto numero 4 dell'articolo 2272 del codice civile: "quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita".
Difficilmente il tuo socio, nelle sue condizioni finanziarie, troverà, in sei mesi dal tuo recesso, un altro socio così "generoso", da ripianare tutti i suoi debiti.
Il tuo recesso sarà opponibile ai creditori societari, soltanto se sarà portato a loro conoscenza, con mezzi idonei, ai sensi dell'articolo 2290, II comma.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7886 del 5 aprile 2006, ha stabilito che l'iscrizione del recesso del socio, nel registro delle imprese, è un mezzo di conoscenza idoneo, ai sensi dell'articolo suddetto.
Per quanto riguarda la responsabilità dei soci, per i debiti contratti dalla società (anche se la società è stata cancellata dal registro delle imprese), si applicano gli articoli 2304 e 2312, II comma del codice civile.
Art. 2304 Responsabilità dei soci
I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
Art. 2312 Cancellazione della società
Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento e dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.
Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.
Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Alla luce delle norme suddette, possiamo concludere che:
1) i creditori sociali dovranno soddisfare i loro diritti di credito, in via prioritaria, sul patrimonio societario.
2) dopo la cancellazione della società, i soci saranno comunque obbligati in solido, per i debiti societari (tu sarai obbligato per i debiti sorti, fino al momento del tuo recesso dalla società, ex 2290 c.c.): poichè il tuo socio non ha beni intestati, nè percepisce un reddito, è facile ipotizzare che i creditori della società, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, faranno valere i loro crediti sul tuo patrimonio personale. La cessazione dell'attività societaria non permette ai soci di eludere il pagamento dei debiti contratti dalla società stessa.
Se avessi costituito con il tuo socio, una società a responsabilità limitata, anzichè una società di persone, non avresti risposto, con il tuo patrimonio, dei debiti della società.
Il procedimento di scioglimento è delineato dal codice civile, con le norme che riporto in seguito:
Art. 2309 Pubblicazione della nomina dei liquidatori
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe.
Art. 2310 Rappresentanza della società in liquidazione
Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori.
Art. 2311 Bilancio finale di liquidazione
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione.
In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo.
Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.