Contratti e donazioni - Contratto di mura ad uso commerciale con pagamento mensile anticipato e convalida dello sfratto



 

Cortesemente volevo sapere : Ho un contratto di mura ad uso commerciale e il pagamento è mensile e anticipato. A causa della crisi non ho potuto pagare 3 mesi di affitto e il locatore ha chiesto lo sfratto esecutivo.Prima della richiesta di sfratto ho versato un affitto in quanto potevo economicamente, e in seguito alla lettera ho saldato tutte le 2 morosità rimaste e ho pagato regolarmente in seguito i canoni. Il locatore insiste con lo sfratto oppure devo firmare un'altro contratto che mi ha presenteto con l'aumanto del canone di un 30% con la fideiussione rinnovabile anno per anno . La domanda è , posso rischiare di andare in giudizio e non farmi sfrattare oppure non ho speranza e devo inchinarmi al volere del locatore.
Concludo nel dire che dal 1995 pago regolarmente e al primo ritardo ( unica volta )il locatore mi ha mandato l'atto di sfratto senza avvertimenti.
Grazie per la risposta

 

RISPOSTA



Se hai saldato tutte le mensilità non versate in precedenza, il locatore non può procedere con lo sfratto; non ci può essere inoltre un processo nei tuoi confronti, per cessata materia del contendere.
Non sei obbligato a firmare altri contratti di locazione, a prestare fideiussioni, a subire l'aumento del canone.
Non puoi essere più sfrattato ed il contratto di locazione è perfettamente valido e deve essere rispettato dalle parti, fino alla sua naturale scadenza.

Il locatore vuole approfittare della tua buona fede, ma le sue richieste non possono essere accolte, ai sensi dell'articolo 663, ultimo comma del codice di procedura civile.

Art. 663. Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato

Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore. Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo trenta giorni dalla data dell'apposizione.
Se lo sfratto e' stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida e' subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosita' persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione.


Perché sia pronunciato lo sfratto è necessario che la morosità del locatario persista al momento della pronuncia del tribunale.
Il mio consiglio pertanto, è di infischiartene delle minacce di sfratto del locatore.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca

Effettua una ricerca per categoria:

Diritto del Lavoro Separazione e divorzio Diritto Civile Diritto PenaleereditaCondominioFisco e TributiDiritto AmministrativoApprofondimenti Tematici