Emissione assegno senza il timbro ragione sociale. Risponde personalmente l'amministratore della società
Gentili signori,
sono a scrivervi per avere una consulenza in merito a quanto mi è accaduto
Il 1 giugno abbiamo versato un assegno intestato alla nostra azienda e non trasferibile di un cliente (si tratta di una srl), dopo 5 giorni la nostra banca mi comunica che è impagato per mancanza di fondi.
Dopo ulteriori 10 giorni vedo tornare indietro il titolo con la seguente dicitura: Reso per irregolarità nella traenza (timbro società).
In pratica l'amministratore nonché socio di questa srl, non ha messo il timbro sull'assegno e ha poi detto alla sua banca di non pagare il titolo nonostante la firma sia la sua e conforme allo specinem
Dalle mie ricerche ho inteso che il socio amministratore con questa sua "furberia" potrebbe avere commesso un errore, nel senso che avendo firmato senza timbro ora né è responsabile anche lui direttamente come persona oltre che la società e pertanto ora potremmo agire anche direttamente nei confronti del socio amministratore oltre che della società.
L'amministratore verranno iscritti al CAI per questo impagato?
Il comportamento della Banca del cliente è corretto? Dico questo in quanto due anni fa versammo un assegno dello stesso cliente emesso dalla stessa banca ed è stato pagato regolarmente ci sono gli elementi per chiamare in causa anche la Banca del cliente??
Grazie mille e buona giornata.
RISPOSTA
Confermo quanto scritto nella tua mail … “Dalle mie ricerche ho inteso che il socio amministratore con questa sua "furberia" potrebbe avere commesso un errore, nel senso che avendo firmato senza timbro ora né è responsabile anche lui direttamente come persona oltre che la società e pertanto ora potremmo agire anche direttamente nei confronti del socio amministratore oltre che della società”.
L'assegno, senza il timbro con la ragione sociale dell'azienda-società, è da considerare emesso a titolo personale. E' possibile agire direttamente nei confronti della persona fisica dell'amministratore; ovviamente, l'amministratore sarà iscritto al CAI, per questa sua “furbata” !
La ragione sociale della SRL deve sempre apparire sull'assegno; è più comodo apporre un timbro che scriverla, ovvio … ma l'amministratore della SRL avrebbe anche potuto semplicemente annotare a penna la ragione sociale, accanto alla sua firma !!
Il comportamento della banca è corretto e conforme alle decisioni della Corte di Cassazione e dei collegi dell'Arbitrato bancario finanziario.
Possiamo fare riferimento alla Decisione N. 1281 del 10 novembre 2010 dell'Arbitrato bancario finanziario - collegio di Milano.
E' dovere della banca, in fattispecie simili alla presente, restituire l'assegno in quanto impagato perché “carente dei requisiti essenziali”.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la ratio dell’art. 11 della legge assegni è proprio “quella di consentire la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive (sul punto sentenze Cass. n. 1469/77 e Cass. n. 7761/2004), così obbligandosi in via cartolare, per gli enti ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la menzione della denominazione sociale (con riferimento appunto a qualsiasi tipo di ente), e ciò proprio al fine di stabilire il collegamento "funzionale" tra chi sottoscrive e l'ente in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione”.
… ed ancora …
“La sottoscrizione dell'assegno, per rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 11 r.d. n. 1736 del 1933 (o dall'art. 8 r.d. n. 1669 del 1933), improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare le esigenze di chiarezza, univocità e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'identità del sottoscrittore. Dette prescrizioni non vengono meno nel caso in cui l'assegno (o la cambiale) sia emesso o girato da un ente collettivo (persona giuridica, società commerciale). […] Incorre, quindi, in responsabilità la banca che, in ordine al pagamento di un assegno ometta l'uno e/o l'altro degli accertamenti suddetti […]” (Cass. civ. sez. I sentenza del 9 giugno 2006 n. 13463).
Semmai, ad essere stato non conforme alla legge, è stato il comportamento avuto dalla banca in precedenza, quando ha pagato regolarmente degli assegni privi dell'indicazione della ragione sociale della SRL.
Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.
Fonti: