Recesso del commercialista dal contratto professionale per inadempimento cliente





Buongiorno, da circa 2 mesi abbiamo costituito una srl per la gestione di un esercizio commerciale, dal commercialista ci è stato presentato un consulente per la gestione dipendenti, quest' ultimo ci invia un pro forma già al primo mese per le sue spettanze, purtroppo per spese improvvise non riusciamo a saldare subito quasta fattura e il consulente ci scrive che se non verrà saldata subito non ci invierà i cedolini e gli F 24 per la regolarizzazione dei contributi INPS e così ha fatto, trovandomi nella condizione di non poter consegnare le buste paghe ai dipendenti, che in ogni caso hanno percepito lo stipendio, e di non poter versare i contributi. Non avendo un contratto firmato con questo consulente e non avendo mai pattuito nessuna scadenza per quanto concerne i pagamenti dei compensi professionali, può rinunciare a all' incarico il giorno prima di ferragosto con una semplice e-mail? o per legge deve comunque anche se una ditta è insolvente( qui però si sta parlando di una ditta nata 2 mesi fà).grazie attendo risposta, cordiali saluti.



RISPOSTA



… proprio perché non è mai stato stipulato un contratto di lavoro autonomo, il professionista ha facoltà di comportarsi in questo modo ! Se ci fosse stato un contratto scritto con una clausola del genere …

“Le parti possono risolvere unilateralmente il contratto con un preavviso di almeno due mesi; l'insolvenza di una delle due parti contrattuali non rappresenta un giustificato motivo per risolvere unilateralmente, con effetti immediati, il presente contratto di lavoro autonomo”

… ecco, in presenza di una clausola del genere, il professionista non avrebbe potuto opporre tale rifiuto !!!
Ma poiché non è prevista una clausola del genere e nemmeno un contratto, dobbiamo applicare l'articolo 1460 del codice civile per cui, “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria”.

In concreto, se il cliente non paga la fattura, il professionista, legittimamente, non esegue la prestazione ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

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