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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Pubblicato: 11 Ottobre 2013

Esenzione dell'imposta di donazione e atti a titolo gratuito





Mio padre vuole intestare per donazione n.1 appartamento a me, vorrei sapere cosa mi costa la donazione ed eventuali tasse notarili su valore di circa 250000 euro ?
la casa che devo ricevere in donazione è la mia seconda casa , ne possiedo un,altra in provincia  di Padova (prima casa).



RISPOSTA



L’ articolo 2, comma 49, del D.L. n. 262/2006 stabilisce che l’imposta di donazione si applica, in capo ai donatari o ai beneficiari:

·        sulle donazioni;
·        sugli altri atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti;
·        sulla costituzione di vincoli di destinazione di beni.

In base agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 346/1990 , l’imposta non si applica:

·        alle spese di mantenimento e di educazione e a quelle sostenute per malattia, nonché a quelle ordinarie realizzate per l’abbigliamento e per le nozze (ex art. 742 del codice civile);
·        alle donazioni di beni mobili di modico valore, trasferite attraverso la semplice consegna (ex art. 783 del codice civile);
·        alle donazioni o ad altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’IVA;
·        ai trasferimenti effettuati:

- a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
- a favore di enti pubblici, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità;
- a favore delle ONLUS e delle fondazioni di cui al D.Lgs. n. 153/1999, emanato in attuazione della legge n. 461/1998;
- a scopo di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità, a favore di enti pubblici, fondazioni, o associazioni legalmente riconosciute, ma non aventi tali finalità come loro scopo esclusivo;
- a favore di movimenti e partiti politici.

Poiché la donazione è posta in essere, a favore del figlio del donante, l'imposta sulla donazione sarà pari al 4% sulla quota donata eccedente il milione di euro; è prevista una franchigia pari al milione di euro, per cui non sarà dovuta alcuna imposta di donazione, relativamente alla fattispecie “de quo”.

Dovrai invece versare l'imposta ipotecaria (2% del valore dell'immobile, determinato su base catastale) e catastale (1% del valore dell'immobile, determinato su base catastale) sugli immobili.

Il valore dell'immobile, determinato su base catastale, è sensibilmente inferiore rispetto al valore di mercato. Chiedi presso gli uffici dell'agenzia del territorio, qual è il valore catastale dell'immobile in questione.

Se l'appartamento donato fosse stato adibito “a prima casa”, avresti pagato l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, ossia 168 euro per ciascuna imposta.

Oltre a pagare l'imposta ipotecaria e catastale, dovrai pagare l'onorario del notaio; per quanto riguarda il corrispettivo dovuto al notaio, per la redazione dell'atto pubblico di donazione, è opportuno chiedere direttamente al professionista (la parcella varia da notaio a notaio).

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 742 del codice civile
  • DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
  • DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 346 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
  • DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 153 Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
 

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