Prescrizione nella rescissione ultradimidium
Per quanto riguarda la rescissione ultradimidium art.1448-1449 c.c., il termine prescrizionale per l' esercizio dell' azione legale è stabilito in un anno dalla conclusione del contratto. La domanda è se è possibile interromperlo senza necessariamente proporre l' azione giudiziale, magari con una raccomandata o quant' altro. Ci sono delle sentenze delle cassazione in merito. E' assolutamente per me indispensabile avere la certezza che la prescrizione possa essere evitata senza necessariamente proporre l' azione giudiziale.
Non potrai mai avere la certezza che la prescrizione di cui all'articolo 1449 c.c. possa essere evitata senza proporre azione giudiziale.
… perché è l'esatto contrario da un punto di vista giuridico.
Come si interrompe la prescrizione secondo le regole generali del codice civile ?
Le cause di interruzione della prescrizione, sostanzialmente, sono tre.
Essa si verifica allorché
1) sia stata proposta domanda giudiziale, anche in sede arbitrale (art. 2943 commi 1, 2, 3 e 4 c.c.),
2) il titolare abbia costituito in mora il debitore, cioè abbia fatto richiesta o intimazione scritta di adempiere al debitore ai sensi dell’art. 1219 c.c. (art. 2943 comma 4 c.c.) o, infine,
3) sia stato effettuato un riconoscimento del debito da parte del soggetto obbligato (art. 2944 c.c.).
In caso di rescissione ultradimidium, la prescrizione può essere interrotta soltanto da una domanda giudiziale, in quanto non sussiste, prima dell'esercizio dell'azione giudiziale, un attuale ed efficace rapporto di debito-credito tra le due parti interessate. Il venditore, in questo preciso momento, ossia prima dell'esercizio dell'azione di rescissione da parte tua, non è qualificabile come un tuo debitore; se al momento non è un tuo debitore, non sussiste attuale obbligazione debitoria, quindi giuridicamente come potrebbe configurarsi costituzione in mora del debitore, riconoscimento di debito oppure diffida extragiudiziale al pagamento del debito ?!
Ti ricordo infine che secondo la Cassazione Civile, sentenza del 05/12/60, n. 3180, in caso di vendita il termine di prescrizione decorre dalla determinazione del prezzo, se successiva alla stipula del contratto.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.