Contratti e donazioni - Donazione, dispensa da collazione, quota di legittima



 

Salve, vi espongo il mio quesito: mio padre deceduto circa 1 mese fa e proprietario di un intero stabile (immobile composto da 12 appartamenti) ha fatto una serie di donazioni(come da atti notarili), aventi per oggetto lo stesso immobile;lo stabile e' stato donato in parti uguali tra me e mio fratello e l'ultima delle donazioni risale al 1984, piu di 25 anni fa. Nel 1985 mio padre, a seguito della morte di mia madre, si e' risposato una seconda volta ed il matrimonio e' durato circa 24 anni sino alla morte di mio padre avvenuta circa 1 mese fa.
Esiste un termine temporale entro il quale la seconda moglie puo' impugnare gli atti di donazione, rivendicando la sua parte? Ossia, la moglie puo' inqualche modo "levarci" cio' che io e mio fratello abbiamo ricevuto in donazione tanto tempo fa e per giunta quando lei non era ancora moglie di mio padre??
grazie

 

RISPOSTA



Ai sensi dell'articolo 542, II comma del codice civile, il coniuge del defunto ha diritto alla quota di legittima pari a 1/4 dell'asse ereditario.
Per calcolare l'intero asse ereditario del defunto, è necessario applicare le norme relative all'istituto della collazione; in base alle suddette norme, le donazioni poste in essere dal defunto, a favore dei figli, vanno intese come un anticipo della quota di legittima, spettante per legge (salvo che nella donazione, il donante abbia indicato che la donazione è effettuata con dispensa da collazione). Al momento della morte, i figli devono conferire idealmente, al patrimonio ereditario, il valore dei beni ricevuti per donazione dal padre defunto, al fine di calcolare l'asse ereditario e le rispettive quote di legittima.
Semplifico il concetto: la collazione è un'operazione algebrica che può essere riassunta con questa formula:

Asse ereditario = Valore dei beni intestati al defunto, al momento della morte + valore (si considera il valore di mercato, al momento della morte del "de cuius") dei beni donati in vita - debiti relativi all'asse ereditario.

Soltanto dopo avere calcolato l'asse ereditario, possiamo accertare se il coniuge ha ricevuto la sua quota di legittima, pari a 1/4 del patrimonio complessivo, determinato come sopra.

Se il coniuge non ha ricevuto la sua quota di legittima, a mezzo testamento o per successione secondo la legge (in mancanza di testamento), può, ai sensi dell'articolo 555 del codice civile, citarvi in giudizio, al fine di "ridurre la donazioni", che hanno leso il suo diritto alla legittima. Ai sensi dell'articolo 559 del codice civile, le donazioni si "riducono", cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Il donatario ha facoltà di integrare la quota di legittima, spettante al coniuge del defunto, in denaro, evitando, così facendo, di perdere il diritto di proprietà sul bene ricevuto in donazione.
Il coniuge del defunto non può opporsi alla decisione del donatario, di adempiere alla sua obbligazione, versando l'importo dovuto in danaro, invece di consegnare il bene ricevuto in donazione.
Il coniuge del defunto può agire per la riduzione delle donazione, nel termine di dieci anni dall'apertura della successione (ossia la morte del "de cuius"). Nell'eventualità in cui le donazioni siano state effetuate con dispensa da collazione, i beni ricevuti in donazione non vanno conferiti all'asse ereditario, quindi non sono aggredibili da parte del coniuge del defunto (controlla se il notaio ha scritto questa formula, nel testo delle donazioni; è molto importante).
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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