Contatore del gas nella proprietà del vicino
Buon giorno Avv.to, io sono proprietaria di una porzione di bifamiliare vecchio stile sotto sopra, nello specifico occupo la parte superiore. Da circa 15 anni la parte sottostante è occupata da cittadini extracomunitari, e fin qui nulla a che ridire, se non fosse per il baccano e il mancato rispetto delle normali norme di cortesia e civiltà;
RISPOSTA
Si tratta di una violazione dell'articolo 659 del codice penale, “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, norma che statuisce quanto segue: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309”.
Ciò detto gli stessi non mi consentono di accedere ai contatori del gas che sono allocati nella parte sottostante dell'immobile situati nelle mura perimetrali dalla parte di giardino di loro pertinenza.
RISPOSTA
Se sono trascorsi più di 20 anni dal posizionamento di questi contatori nella proprietà ubicata al primo piano, hai acquisito per usucapione (art. 1058 del codice civile) il diritto di passaggio nella loro proprietà per avere accesso al contatore, sia per le letture periodiche, sia per le eventuali riparazioni. Anche le servitù di passaggio possono essere acquistate per usucapione, a condizione che si tratti di servitù “apparenti”, il cui esercizio è possibile tramite opere visibili e permanenti come la nicchia che funge da contenitore per il contatore del gas.
Se non sono trascorsi 20 anni dal posizionamento del contatore nella proprietà al momento occupata dagli extracomunitari, hai diritto di accesso presso l'appartamento del primo piano, per porre in essere i lavori necessari per lo spostamento del contatore in altro luogo.
In linea di massima, il contatore del gas deve essere posizionato all'intero della proprietà dell'utente, salvo situazioni consolidate nel tempo che hanno dato origine ad una servitù di passaggio (acquisto per usucapione della servitù di passaggio presso la proprietà del vicino).
Faccio presente che ho dovuto fare denuncia per minacce di morte ricevute da uno degli inquilini proprietari, e che l'immobile dal 2017 è all'asta che non so per quale ragione è sospesa.
RISPOSTA
Le misure straordinarie adottate dal Governo durante la pandemia, hanno previsto la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, nonché delle procedure esecutive sulla prima casa; ritengo che sia proprio questa la ragione per cui il pignoramento immobiliare sia attualmente sospeso.
Come posso procedere per rivendicare il mio diritto d'accesso al contatore, non permettono neppure all'azienda del gas di entrare per rilevare la lettura dello stesso.
RISPOSTA
Se il contatore è ubicato da oltre 20 anni presso la proprietà del primo piano, puoi procedere con atto di citazione al tribunale civile, per l'accertamento della servitù, ai sensi dell'articolo 1079 del codice civile: “Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni”.
Se non hai usucapito la servitù di passaggio, non essendo trascorsi 20 anni, hai diritto di procedere con ricorso cautelare d'urgenza, sempre al tribunale civile, per consentire agli operai incaricati di spostare il contatore presso la tua proprietà. La norma di riferimento, in questo caso, è l'articolo 843 del codice civile: “Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno è dovuta un'adeguata indennità”.
Puntualizzo di aver dovuto sostenere le spese del rifacimento del tetto a mia complete spese.
RISPOSTA
Il tetto è parte comune di questo condominio minimo, ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, pertanto anche i proprietari del primo piano avrebbero dovuto partecipare alle spese in ragione del millesimi (oppure in assenza di tabelle millesimali, in ragione dei metri quadri del loro appartamento).
E vorrei rifare la facciata usufruendo degli incentivi ma ovviamente non mi è consentito.
RISPOSTA
Non ti è consentito, giacché le relative pratiche edilizie dovrebbero essere firmate anche dai proprietari del primo piano.
Ci si può rivolgere al giudice fallimentare.... come posso procedere? In attesa di cortese riscontro saluto cordialmente.
RISPOSTA
Il tribunale fallimentare non è competente in materia, giacché non c'è stata nessuna sentenza dichiarativa di fallimento di una ditta oppure di una società.
E' competente il tribunale civile che dovrà essere attivato dall'interessata, con atto di citazione per l'accertamento di una servitù di passaggio acquisita per usucapione, ossia per possesso continuato ed ininterrotto ultraventennale, oppure con ricorso cautelare d'urgenza per poter effettuare i lavori di spostamento del contatore presso la tua proprietà.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 659, 843, 1117 del codice civile