Pagamento avvocato dichiaratosi antistatario spese legali in sentenza
Vorrei chiedere un vs. parere in merito alla prescrizione del compenso dell'avvocato, liquidato all'avvocato in sentenza dal giudice.
Parliamo dell'avvocato di controparte.
Tu sei la parte processuale soccombente ed il giudice ti ha condannato a pagare le spese legali all'avvocato di controparte che si è dichiarato antistatario, ai sensi dell'articolo 93 del codice di procedura civile.
Premesso che il giudice ha condannato le parti soccombenti al pagamento in solido, del compenso professionale all'avvocato della parte attorea vincitrice, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Il pagamento del compenso previsto in sentenza deve essere effettuato direttamente sul conto corrente dell'avvocato che si è dichiarato anticipatario ai sensi dell'articolo 93 c.p.c.
Pongo i seguenti quesiti : 1) Dies quo da cui il professionista può fare valere il diritto al proprio compenso e quindi i termini di prescrizione del credito (la decorrenza è dalla data del deposito e pubblicazione della sentenza di merito ? oppure da quando la sentenza è passata in giudicato ?);
La sentenza è immediatamente esecutiva per legge, pertanto il “dies a quo” (momento a partire dal quale è possibile far valere il diritto) è la data del deposito e pubblicazione della sentenza di merito.
2) Considerato la pluralità di parti presenti nel procedimento e stante l'unitarietà del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza di merito di I grado eseguita ad una parte segna, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione anche per le altre parti?
Sì, confermo, come da giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (vedi “ex multis” ordinanza della Corte di Cassazione n. 33152 del 21/12/2018), sempre che si tratti di una causa inscindibile con pluralità di parti, ossia un'ipotesi di parti processuali soccombenti obbligate in solido tra di loro.
3) La notifica della sentenza effettuata alle parti dal cancelliere costituite ai sensi dell' art. 170 cpc, è idonea a fare decorrere il termine per l'impugnazione di cui all' art. 325 cpc.;
Certamente sì, la notifica della sentenza al procuratore costituito, è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile.
4) Il deposito e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell' art. 133 del codice di procedura civile vigente nel 2013 , è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni ai sensi dell' art. 325 cpc ? Saluti
No.
Il solo deposito e la pubblicazione della sentenza non è (e non era nel 2013) idonea a far scattare il termine breve per appello di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 93, 133, 170, 325 del Codice di procedura civile.