Compravendita nuda proprietà immobile morte usufruttuario
Io e mio padre abbiamo venduto la nuda proprietà della casa con mio padre unico usufruttuario.
Avete venduto la nuda proprietà dell'immobile, riservando l'usufrutto dell'appartamento, soltanto a tuo padre, ai sensi dell'articolo 981 del codice civile: “l'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica”.
Io e mia moglie abitiamo lì e abbiamo la residenza.
Non dovreste abitare presso quella abitazione né avere la residenza anagrafica, considerato che l'unico usufruttuario era tuo padre. Sarebbe stato più corretto indicare, nel rogito di vendita, due usufruttuari, ossia entrambi i venditori.
Ad ogni modo, la residenza anagrafica non vi attribuisce particolari diritti di utilizzo dell'immobile.
Dopo 15gg dalla vendita mio padre e morto?
La nuda proprietà dell'acquirente si è trasformata in piena proprietà.
Possiamo io e mia moglie rimanere un tempo nell'appartamento?
Assolutamente no.
Riuscirebbero a sfrattarci in tempi rapidi?
No.
Devono esperire l'azione petitoria di rivendicazione di cui all'articolo 948 del codice civile: “Il proprietario puo' rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e puo' proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa”.
Considera che si tratta di instaurare un ordinario processo civile, pertanto serviranno anni prima di arrivare allo sgombero dell'immobile.
Noi non abbiamo altri immobili e io sono invalido al 70 %.
D'accordo, ma allora perché non hai indicato entrambi i venditori nel rogito di compravendita della nuda proprietà.
Lavoriamo con un reddito molto basso.
Grazie e saluti
Il tuo stipendio sarà pignorabile nella misura di 1/5, quando sarai condannato dal Tribunale civile a lasciare questo immobile, al termine del processo civile. Nella sentenza di condanna, il giudice prevedrà un risarcimento danni, parametrato all'arco temporale di utilizzo senza valido titolo giuridico dell'immobile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 948, 981 del codice civile