Atto di donazione in favore figlia minore autorizzazione del giudice tutelare





Il mio quesito riguarda aspetti di donazioni/intestazioni di immobili a minore (e non minore). L'evento non è reale, ma ne parlerò come se lo fosse: un signore (che pensa di non aver ancora molti anni di vita davanti), privo di eredi a parte la figlia (minore di pochi anni), desidera donarle (o intestarle) alcune proprietà immobiliari per garantirle una futura "serenità" economica. Si tratta di una figlia naturale da lui riconosciuta, la cui madre si è sposata con altro soggetto non molto dopo la sua nascita.

RISPOSTA

Deve procedere con atto di donazione, per atto pubblico notarile.
Si deve ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare che dovrà essere trasmessa in copia al notaio che dovrà gestire l’atto pubblico alla presenza di due testimoni.



Immagino che dovrebbe fare una richiesta di autorizzazione ad un giudice tutelare e conseguentemente:
1)potrebbe donarle/intestarle più di un immobile o c'è un limite di quantità di beni da non superare, in questi casi?

RISPOSTA

Non c'è alcun limite.
Siccome questo signore è privo di eredi, potrebbe anche donare l'intero patrimonio alla figlia minore. Non ci sono altri soggetti legittimari, ossia aventi diritto alla quota di legittima.
Non è sposato, non ha altri figli, i suoi genitori sono deceduti.



2)è sufficiente per la donazione/intestazione una causale del tipo "Atto di liberalità per garantire futura indipendenza economica al minore" o ci deve essere una motivazione specificatemente prevista? Se sì, quale?

RISPOSTA

Non occorre una motivazione specifica, ma la generica motivazioni di cui all'articolo 769 del codice civile: “per spirito di liberalità”.
Ecco cosa prevede la norma di legge: “la donazione e' il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione”.



3)una volta espletate le pratiche relative al caso in questione, la "gestione dell'ordinaria amministrazione dei beni del minore" credo sarà attribuita (mi si corregga se sbaglio) a chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore, ma il giudice tutelare, prima o dopo dovrà "coinvolgere" il minore con l'informarlo sulla sua titolarità dei beni immobili che gli sono stati destinati o questo compito competerà appunto a chi eserciterà la responsabilità genitoriale?

RISPOSTA

Questo compito competerà soltanto a coloro che eserciteranno la potestà genitoriale, ossia il padre e la madre.



4)una volta maggiorenne il soggetto beneficiato potrà disporre liberamente degli immobile intestatigli?

RISPOSTA

Sì, compiuti 18 anni, sarà pieno proprietario dell'immobile.



5)nel caso di una donazione in generale (anche a persona non minore) il donatario sarà autorizzato dopo l'eventuale decesso del donante a gestire liberamente i beni pervenutigli?

RISPOSTA

Sì, certo.
A maggior ragione in questo caso in cui il donante non ha altri soggetti legittimari, tranne appunto sua figlia minore.



6)i beni oggetto di donazione devono sempre rispettare le quote di legittima, pena la riduzione dell'eredità?
Vi ringrazio per l'attenzione e Vi auguro buona giornata.

RISPOSTA

In teoria sì, ma l'unica legittimaria è la figlia minore, ai sensi dell'articolo 536 del codice civile.
Pertanto questo signore può donare l'intero patrimonio alla figlia minore, senza temere alcuna opposizione all'atto di donazione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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