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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

Il cancello in comunione deve restare aperto o chiuso?





Buon giorno possiedo una villetta a schiera che si affaccia su un giardino comune che divido con altri 2 vicini.
Loro hanno il possesso della maggior parte del giardino, io ne ho un pezzo più piccolo ma si accede attraverso un’unica entrata con un cancello e io ho la servitù di passaggio come è scritto chiaramente nell'atto!
Chi decide in merito se e quando, lasciare il cancello aperto o chiuso?
grazie,
con molti cordiali saluti

RISPOSTA

Il cancello deve essere sempre chiuso, tranne quando viene utilizzato per il transito dei proprietari del giardino in comunione e del titolare della servitù di passaggio.

Premetto che l'articolo 841 del codice civile prevede quanto segue: “il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo”.
Anche i comproprietari pertanto, hanno diritto di chiudere il loro fondo, collocando un cancello per consentire l'ingresso soltanto agli autorizzati.

La destinazione d’uso di questo cancello è pertanto evidente, ossia impedire l’accesso a terzi non autorizzati all'ingresso nel giardino comune.
Tanto premesso, il cancello deve restare normalmente chiuso, a meno che non ci sia un diverso accordo tra tutti i comunisti; sarebbe alquanto bizzarro sostenere la spesa per un cancello all'ingresso della proprietà comune, per poi lasciarlo perennemente aperto!

Il cancello è un bene comune pertanto, ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile, non se ne può fare un uso che alteri la sua destinazione naturale, ossia impedire l'accesso ai non autorizzati.

Non occorre una decisione nel merito da parte dei condomini – comunisti, poiché la coerenza logico – giuridica vuole che un cancello debba essere utilizzato per impedire l'accesso agli estranei, salvo diversi accordi da parte degli aventi diritto.
Nel caso in cui qualcuno lasci sistematicamente questo cancello aperto, si può procedere con ricorso cautelare d'urgenza al tribunale civile, per chiedere l'attivazione della tutela apprestata dall'articolo 700 del codice di procedura civile.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 841, 1102 del codice civile
  • Art. 700 del codice di procedura civile
 

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