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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Risoluzione di diritto per inadempimento contratto di cessione a titolo di vitalizio in cambio di assistenza
Il 25/05/2011 ho stipulato il contratto di "Cessione a titolo di vitalizio" a favore della figlia di mia moglie cedendo alla suddetta la nuda proprietà di un immobile di mia esclusiva proprietà riservando al sottoscritto ed a mia moglie l'usufrutto.
Il corrispettivo della cessione è stato convenuto in Euro 48.550,00, naturalmente non versate in quanto la cessionaria si obbligava a corrispondere al sottoscritto tutto quanto potesse occorrere per necessità di vita: assistenza morale e materiale, pulizia personale, vitto alloggio, cure mediche e quanto occorrente per una decorosa esistenza.
Nello stesso atto si precisa che in caso di inadempienza della parte cessionaria l'atto si dovrà intendere risolto di diritto.
RISPOSTA
Sono gli aspetti essenziali di ogni contratto di "Cessione a titolo di vitalizio".
A fronte di quanto sopra esposto preciso che la cessionaria non ha mai provveduto neanche minimamente a quanto previsto dal contratto, non ci ha mai assistito (al limite il contrario), e anche oggi è da oltre un mese che non fa neanche una telefonata alla madre.
RISPOSTA
Dovete contestare l'inadempimento e comunicare la risoluzione di diritto del contratto di "Cessione a titolo di vitalizio", tramite pec oppure raccomandata a/r.
Oggetto: comunicazione risoluzione di diritto del contratto di cessione a titolo vitalizio |
Hai diritto di rivolgerti al giudice per chiedere la risoluzione del contratto, con atto di citazione al tribunale civile.
Le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento, dichiarata con sentenza dal giudice, sono le seguenti:
-la restituzione del bene ceduto al vitaliziato;
-la condanna alle spese legali del vitaliziante.
Per quanto riguarda l’onere della prova, secondo l'ordinanza n. 1080/2020 della Cassazione, sarà la cessionaria a dover dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di mantenimento – assistenza in favore del cedente.
Preciso anche che la stessa cessionaria è stata in seguito dichiarata invalida al 100%, ha problemi di deambulazione che supera con l'assistenza del marito e quindi ora impossibilitata anche oggettivamente a provvedere al sottoscritto e alla moglie.
RISPOSTA
Ad ogni modo, prevale la risoluzione di diritto per inadempimento, anziché la risoluzione per impossibilità sopravvenuta da parte della cessionaria.
Preciso che il sottoscritto ha due figlie che a questo punto potrebbero subentrare nell'assistenza considerato che potrebbero valutare il citato contratto come donazione.
RISPOSTA
E' ovvio che nulla ti impedisce di donare l'immobile alle tue figlie, successivamente alla risoluzione pronunciata dal giudice oppure perfezionata da un atto notarile di ri-trasferimetno dell'immobile.
A questo punto vorrei operare per risolvere l'atto citato, vorrei quindi sapere come operare in merito. Ringrazio per la cortese risposta, preventivo ecc.
Cordiali saluti
RISPOSTA
Con una comunicazione di risoluzione di diritto per inadempimento della concessionaria (pec oppure raccomandata a/r), seguita da un atto notarile (rogito o scrittura privata autenticata) di presa d'atto della risoluzione e ri-trasferimento dell'immobile al cedente, oppure seguita da una causa di competenza del tribunale civile, che si concluderà con una sentenza dichiarativa di risoluzione del contratto in questione e condanna alle spese legali a carico della ex cessionaria.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1455 del codice civile