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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Conferma prenotazione campeggio con versamento caparra disdetta e pagamento penale
Buona sera, chiedo cortesemente un parere in merito a questa questione.
Ho disdetto una prenotazione in un campeggio 5 giorni prima della data di inizio del periodo.
La struttura richiede il pagamento dell’intero importo del periodo prenotato (7 giorni € 287).
Le loro condizioni commerciali di prenotazione sono le seguenti:
30% caparra a conferma della prenotazione tramite bonifico bancario check-in dalle 10.00 alle 19.00 // check-out entro le 11.00
Termini di cancellazione:
• Fino a 30 giorni prima dell'arrivo: Nessuna penale
• Da 29 a 15 giorni prima dell’arrivo: rimborso 30% della caparra
• Da 14 a 7 giorni prima dell'arrivo: Trattenuta della caparra
• Da 6 a 1 giorno prima dell'arrivo o no show: Penale intero importo del soggiorno
Non avendo pagato la caparra a conferma della prenotazione sono ugualmente obbligato a pagare?
Grazie.
RISPOSTA
Sì, sei obbligato a pagare.
Capisco perfettamente il tuo ragionamento, tuttavia l'avvocato del titolare del campeggio eccepirebbe quanto segue: “se il sig. Bianchi ritiene di non avere confermato la prenotazione, non avendo versato la caparra, per quale motivo si è sentito in dovere di comunicare la relativa disdetta?! Comunicando la disdetta ha implicitamente affermato di avere confermato la prenotazione, pertanto l'argomentazione del Bianchi è pretestuosa e preordinata in mala fede a non corrispondere la penale pattuita”.
Temo che il giudice darebbe ragione all'avvocato del titolare del campeggio, condannandoti anche al pagamento delle spese processuali. Non solo: la penale (art. 1382 del codice civile) è un istituto giuridico diverso dalla caparra confirmatoria (art. 1385 del codice civile).
La caparra garantisce la conferma della prenotazione, nel senso che la prenotazione sarebbe comunque confermata anche in assenza di caparra … ma con la caparra la conferma è più seria e credibile.
Ti consiglio di pagare, in modo da evitare un aggravio delle spese processuali.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1382, 1385 del codice civile