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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

Protezione del patrimonio: trust o costituzione di una società anonima (sa) in Svizzera? Consigli per cittadini italiani





Un soggetto con residenza italiana, al fine di proteggere il suo patrimonio,

RISPOSTA

Forse sarebbe più opportuno costituire un trust, se la finalità è quella di proteggere il suo patrimonio personale, da eventuali pretese creditorie.



Costituisce una SA (società anonima) Svizzera a socio unico, al cui conto bancario invia le sue disponibilità.

RISPOSTA

Il capitale sociale obbligatorio (capitale azionario), ai fini della costituzione della SA, deve essere di almeno CHF 100'000. Il capitale deve essere versato (liberato) per almeno il 20% oppure coperto sotto forma di conferimento in natura; deve tuttavia ammontare a un minimo di CHF 50'000.
Immagino che il bonifico dal conto corrente personale, al conto della SA svizzera, consentirà di coprire il capitale per almeno il 20% del suo valore nominato, con il minimo di CHF 50'000. Considera che al momento della costituzione della SA, oltre a versare un capitale pari ad almeno CHF 50'000, dovrai porre in essere numerose formalità, sostenendo importanti spese per l'atto pubblico costitutivo, l'iscrizione nel registro di commercio, l'approvazione dello statuto, ecc.).



La sa funge da cassaforte e le sue attività sono di mere operazioni di trading di borsa.

RISPOSTA

Pertanto la finalità statutaria di questa società, è il trading di borsa.
Attenzione a considerarla una cassaforte … il codice civile svizzero prevede precisi obblighi di costituzione di riserve, come la riserva legale, la riserva da utili.



Però il soggetto ha necessità di attingere al patrimonio della sa per le sue spese personali (affitto, cibo, comprare un'auto, altre spese correnti).

RISPOSTA

Purtroppo tutto questo non potrebbe essere realizzato legalmente.
L'articolo 675 della legge federale di complemento del codice civile Svizzero prevede quanto segue: “possono essere prelevati dividendi solo sopra l’utile risultante dal bilancio e sulle riserve all’uopo costituite. I dividendi possono essere determinati soltanto dopo che alla riserva legale da utili e alle riserve facoltative da utili siano state assegnate le somme loro destinate”.
La SA, siccome ha personalità giuridica diversa da quella del singolo socio, deve approvare il bilancio con un utile finale e consentire di prelevare i dividenti.
La quota di utile spettante a ogni azionista è definita "dividendo".
Ai sensi del codice civile svizzero, i dividendi possono essere "attinti" unicamente dall'utile risultante dal bilancio e dalle riserve appositamente accumulate.
Considera anche gli aspetti relativi alla tassazione dei dividendi: se la società registra un utile, è soggetta all'imposta sull'utile.
Se successivamente all'approvazione del bilancio, in ragione dell'utile, paga un dividendo all'unico azionista, quest'ultimo è a sua volta soggetto a imposte sul reddito privato, quindi alla doppia imposizione.
Attenzione, perché la distrazione di somme dal patrimonio sociale, per finalità personali che nulla hanno a che vedere con le finalità statutarie, integra il reato di riciclaggio oppure di appropriazione indebita. Inoltre, come giustificare questo prelievo per esigenze personali, una volta che dovrai redigere il bilancio per la sua approvazione?



Che procedura può/deve seguire presso la sa per soddisfare questa esigenza?
Grazie

RISPOSTA

Approvazione del bilancio della SA e ripartizione degli utili sotto forma di dividendi all'unico azionista, con aggravio della doppia tassazione, come prevista dalle leggi svizzere!
Qualsiasi prelievo dalle casse societarie deve essere giustificato da esigenze societarie.
Considerato che la società si occupa di trading, risulta impossibile giustificare l'acquisto di un auto societaria, il pagamento di un canone di locazione, prelevamenti per la spesa alimentare anziché di capi di abbigliamento …
Si corre seriamente il rischio di un'incriminazione penale sia in Italia (sei cittadino italiano) che in Svizzera (sede legale della SA).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • articolo 675 della legge federale di complemento del codice civile Svizzero
 

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