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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Rumori provenienti da locali condominiali
Buongiorno.
Risiedo in un appartamento al primo piano di un condominio costituito da 5 proprietari.
Uno dei proprietari è il comune in cui risiedo che possiede dei locali al piano terreno sotto il mio appartamento.
Da circa un anno questi locali sono stati assegnati a titolo gratuito ad una ASD che li utilizza come palestra.
Il regolamento condominiale contrattuale - allegato al rogito di acquisto dell'appartamento - non prevede alcuna clausola sulla destinazione d'uso dei locali dell'immobile ne alcun limite orario relativo all'emissione di rumori di qualsiasi tipo che possano arrecare fastidio ai condomini. Negli orari di apertura (dalle 17:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì) della palestra, provengono rumori che risultano spesso non sopportabili. Sono riuscito a non far utilizzare apparecchi radio ma nonostante questo il chiasso degli utenti (anche bambini) è intollerabile.
L'articolo 844 del Codice Civile prevede che l'immissione di rumore non superi la soglia di tollerabilità, stabilita in +5dB oltre al rumore di fondo nelle ore diurne e +3dB nelle ore notturne.
RISPOSTA
Attenzione perché secondo la giurisprudenza di Cassazione, è lesiva dei diritti altrui anche una produzione rumorosa che, per volume od intensità, non superi i limiti sanciti da misurazioni oggettive, ma che, per persistenza ed orario di propagazione delle immissioni, determinino ugualmente un non tollerabile disturbo alle attività di vita quotidiana.
Di conseguenza, l'articolo 844 del codice civile potrebbe ritenersi violato sia da rumori non continuativi che superano la soglia di tollerabilità, che da rumori persistenti tuttavia inferiori alla soglia di tollerabilità.
Rumori derivanti dal parlare o schiamazzare ad alta voce, spostate attrezzi trascinandoli sui pavimenti o sui muri, buttare a terra tappeti o materassi: questi sono alcuni tipi di disturbo che provengono dalla palestra.
Ora la domanda:
-l'immissione di rumore oltre la soglia stabilita dalla legge deve essere continuativa (per tutte le ore di apertura della palestra e senza interruzioni) per essere considerata illegale oppure può anche essere non continuativa (i rumori di cui sopra si sentono più volte ma non sono continui)?
Spero di essere stato chiaro nel formulare la mia domanda.
Vi ringrazio in anticipo e porgo cordiali saluti.
RISPOSTA
L'immissione di rumore oltre la soglia stabilita dalla legge non deve essere necessariamente continuativa.
Potrebbe anche non essere continuativa, tuttavia lesiva dell'articolo 844 del codice civile.
Se il rumore non è continuativo, deve necessariamente superare le soglie da te citate, individuate dalla giurisprudenza di merito e di Cassazione: “l’accertamento dell’intensità e dell'intollerabilità delle attività che arrecano disturbo non può fondarsi solo su criteri di ordine matematico o statistico o su criteri quantitativo-oggettivi (Cass. sentenza n. 939/2011; Cass. sentenza n. 1418/2006), in quanto le immissioni di rumore sono da considerarsi illecite allorquando le stesse, al di là delle prescrizioni normative speciali, pregiudichino le altrui condotte di vita ai sensi dell’art. 844 del codice civile (Cass. sentenza n. 939/2011).
È ovvio che pochi rumori nelle ore serali o notturne, molto intensi anche se non continuativi, potrebbero essere lesivi dell'articolo 844 del codice civile, molto più di rumori persistenti durante le ore diurne.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 844 del codice civile