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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

Pignoramento bene personale escluso dalla comunione legale dei coniugi





Sono creditrice di un tale che possiede un terreno su cui esisteva un rudere; tra il 2003 e il 2008 ha ristrutturato i locali che io vorrei pignorare. Senonché costui aveva contratto matrimonio nel 1992 e il Tribunale nel 2006 a richiesta della ex moglie ha dichiarato la separazione e nel 2008, sempre a richiesta della ex moglie il divorzio.
Ho fatto fare una visura catastale sugli immobili e ho accertato che il terreno e il rudere sono stati acquistati dal mio debitore per possesso come da decreto del Tribunale dell'anno 2000.

RISPOSTA

Ricordo che la prescrizione del credito è decennale, ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile, salvo atti interruttivi della prescrizione che la fanno decorrere nuovamente.
Sebbene per giurisprudenza consolidata, “gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, entrano a far parte della comunione stessa, non distinguendo l’art. 177, primo comma, lett. a), del codice civile tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo”, ai fini del pignoramento si deve prendere in considerazione soltanto le risultanze della visura ipocatastale.
Dalla visura emerge che il bene immobile è di proprietà del marito al 100%. Il creditore non deve andare oltre quanto emerge dalla visura, né è tenuto a fare indagini di altro tipo.



Visto che:
- al momento del matrimonio non è stata scelta la separazione dei beni;
- i beni stessi sono stati acquistati per usucapione (con possesso decorrente da data precedente al matrimonio; a seguito della separazione del 2006 la comunione da legale è diventata ordinaria, vorrei sapere se la ex moglie si può opporre ad un eventuale pignoramento totale dell'immobile intestato al mio debitore.

RISPOSTA

No, perché il bene risulta intestato al 100% al marito.
Non sappiamo se la moglie abbia rinunciato con atto notarile al 50% dell'immobile usucapito dal marito, nonostante la comunione legale.
Sappiamo che la moglie avrebbe potuto/dovuto impugnare quel decreto del tribunale, in quanto il giudice non ha disposto che l'immobile rientrasse nella comunione legale; tuttavia la moglie non lo ha impugnato e non lo può fare adesso dopo 24 anni!



Tenuto conto della cronologia dei fatti, volendo procedere con il pignoramento devo notificare il pignoramento stesso anche alla ex moglie?

RISPOSTA

Assolutamente no, il tuo debitore ti denuncerebbe penalmente per violazione della sua privacy, in quanto hai comunicato alla sua ex moglie che lui è un debitore insolvente!
Devi attenerti alle risultanze della visura ipocatastale della conservatoria immobiliare (adesso agenzia delle entrate).



Da quanto ho potuto leggere su vari siti sembrerebbe che avrei l’obbligo di notifica e trascrizione del pignoramento visto che la ex moglie sarebbe titolare del 50% dell’immobile; anzi siccome il mio debitore è un imprenditore agricolo con attività agrituristica, se non ho capito male il bene potrebbe essere di sua esclusiva proprietà (bene personale escluso dalla comunione legale) in quanto utilizzato per attività aziendale. Attendo vostra parere scritto

RISPOSTA

Esatto, il bene non è caduto in comunione legale, perché il giudice con decreto, ha accertato che si tratta di bene personale, ai sensi dell'articolo 179 I comma lettera d) del codice civile: “non entrano a far parte della comunione legale, i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 177, 179, 2946 del codice civile
 

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