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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Obblighi fiscali e gestione beni per associazioni no profit
Sono presidente di un’associazione no profit.
RISPOSTA
Si tratta di un ente del terzo settore che opera per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo attività di interesse generale.
Avrei alcune domande circa la notizia dell'obbligo di apertura partita iva dal 1° gennaio 2025.
RISPOSTA
Sono obbligati all'apertura della partita Iva, tutti gli enti non profit che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati.
Le nostre attività (movimenti) principali e direi anche unici sono: quote associative e donazioni libere.
RISPOSTA
Si tratta di un ente no profit che introita esclusivamente entrate non qualificabili come corrispettivo per attività rilevanti ai fini Iva, come le prestazioni di servizi o le cessioni di beni (artt. 2 e 3 del testo unico Iva D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Tanto premesso, la vostra associazione non è obbligata all'apertura della partita Iva, non svolgendo attività rilevanti ai fini della predetta imposta, in favore dei suoi associati.
Inoltre i beni di un’associazione, per esempio una stampante 3D, in caso di chiusura dell'associazione che fine fanno?
e se un bene, comprato in precedenza, si è, nel frattempo, guastato cosa succede?
RISPOSTA
Ai sensi dell'articolo 148 comma 9, lettera b) del d.p.r. n. 917/1986, l'associazione no profit, al momento della sua cessazione, sarà obbligata a devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, consultato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ex agenzia per il terzo settore).
Se un bene acquistato in precedenza non risulta più idoneo all'uso, l'associazione si rivolgerà ad operatori specializzati nello smaltimento dei rifiuti al fine di dismettere il bene non più idoneo all’uso, con modalità tracciabili e dimostrabili documentalmente in caso di controllo da parte delle autorità preposte.
La dismissione dei beni obsoleti oppure divenuti inidonei all'uso sarà annotata nel registro / inventario dei beni patrimoniali dell'associazione no profit.
In assenza di partita Iva, non si renderanno necessarie ulteriori formalità e adempimenti di natura fiscale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.