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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Obbligo del figlio di mantenimento di un genitore che ha perso la responsabilità genitoriale per sentenza di condanna
Buongiorno, un genitore condannato per omicidio che ha scontato la pena e che ha perso la capacità genitoriale, ha diritto al mantenimento da parte dei figli?
RISPOSTA
Cos'è la capacità genitoriale, da un punto di vista giuridico?
Secondo l'articolo 316 del codice civile, “entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione”.
Nella fattispecie oggetto della presente consulenza, a seguito di condanna per omicidio, nei confronti di un genitore è stata comminata la sanzione accessoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Questo concretamente significa che per la legge e soprattutto per il giudice che “produce” diritto, il genitore non è idoneo allo svolgimento delle sue funzioni genitoriali, in quanto la sua condotta potrebbe addirittura rivelarsi pregiudizievoli per i suoi figli.
La decadenza dalla funzione genitoriale non equivale ad un disconoscimento della paternità!
Il padre resta pur sempre il padre e la madre resta pur sempre la madre.
Quali sono le norme che regolano l'obbligazione alimentare, ossia l'obbligo di mantenimento in favore di un parente in stato di bisogno?
Gli articoli 433 e seguenti del codice civile.
Secondo l'articolo 433 del codice civile, “all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1. il coniuge;
2. i figli anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali".
Siccome il genitore resta pur sempre il genitore, nonostante la decadenza dalla responsabilità genitoriale, il figlio è tenuto all'assistenza, se il coniuge non è in grado di provvedere alla così detta obbligazione alimentare.
Fermo restando che ai sensi dell'articolo 438 del codice civile, “gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”.
Nessuna norma di legge in materia di alimenti, esclude la sussistenza di quest'obbligo nell'ipotesi di decadenza dalla responsabilità genitoriale, a seguito di condanna penale.
Sono normative che si collocano su due piani differenti, in quanto la decadenza dalla responsabilità genitoriale ha una funzione di tutela del figlio, tuttavia questa funzione di tutela non avrebbe alcuna ragione di spingersi a tal punto, da annullare l'obbligo di provvedere al mantenimento del genitore in caso di bisogno dello stesso, ovviamente nell'ipotesi in cui il coniuge non sia in grado di “alimentarlo” (si deve rispettare l'ordine tra i soggetti obbligati di cui all'articolo 433 del codice civile).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 316, 433, 438 del codice civile