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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

Non esiste un termine generale per l'azione giudiziaria a seguito di verbale di mediazione obbligatoria negativa





C'è un termine per la citazione dopo la Mediazione obbligatoria? Nel mio caso, ho fatto la Mediazione per occupazione senza titolo con verbale del 20 Gennaio 2025.

RISPOSTA

Non esiste un termine generale per esperire l'azione giudiziaria a seguito di esito negativo della mediazione facoltativa oppure obbligatoria; dipende da caso a caso ...
Consideriamo che la domanda di conciliazione interrompe la prescrizione del diritto, facendola nuovamente decorrere; inoltre impedisce la decadenza dell'azione giudiziale (per una sola volta) e lo stesso termine di decadenza si riproporrà al termine della mediazione, una volta che sarà stato depositato il verbale con esito negativo.
Secondo l'articolo 11 comma 4 bis del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28,
“quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo”.
Cosa significa questa norma di legge?
Leggiamo l'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28: “la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”.
Con la domanda di mediazione si interrompe la prescrizione con effetto sospensivo in pendenza di mediazione; con la domanda di mediazione inoltre, si impedisce la decadenza dell'azione giudiziaria per una sola volta.
Tanto premesso, analizziamo il tuo caso: sei proprietario di un immobile che risulta occupato senza alcun valido titolo giuridico.
Il diritto di proprietà è imprescrittibile (salvo usucapione da parte di terzi), né tanto meno in riferimento all'azione per rivendicare la proprietà (azione petitoria ex art. 948 del codice civile) è previsto un termine di decadenza “ex lege”.
L'azione possessoria di reintegrazione di cui all'articolo 1168 del codice civile deve invece essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal sofferto spoglio.
Il termine annuale dall’avvenuto spoglio per iniziare l’azione di reintegrazione viene sospeso dalla comunicazione dell’inizio del procedimento di mediazione facoltativa da parte del richiedente (come statuito dal Tribunale di Rovigo ordinanza n. 1099/2024), in ossequio all’articolo 5 comma 6 del decreto legislativo n. 28/2010; questo termine annuale rimane sospeso durante la mediazione e riprende il suo decorso dal momento della conclusione negativa della stessa, ossia dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 948, 1168 del codice civile
  • DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
 

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