L'azione revocatoria e il divieto di produrre nuovi documenti in appello





Egr. avvocato, le rivolgo il seguente quesito:
1. in data 28.11.2017, DF ha venduto ai suoi figli GF e RF la nuda proprietà dell'immobile X.
2. questo atto - insieme ad altri trasferimenti ("accordi patrimoniali conclusi in sede di separazione consensuale") - è stato impugnato da NG, che vanta un grosso credito nei confronti di DF (sentenza appellata).

RISPOSTA

Si tratta dell'azione revocatoria ordinaria di cui agli articoli 2901 e seguenti del codice civile. Ricordo quando previsto dall'articolo 2903 del codice civile: “l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto”.



3. nel processo di revoca ex art. 2901, l'avvocato di NG ometteva di allegare l'atto notarile di compravendita del 28.11.2017.

RISPOSTA

L'onere della prova relativo agli elementi per l'esercizio dell'azione revocatoria, ricade su NG, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.



4. come risultato, il giudice di 1o grado revocava una serie di trasferimenti effettuati da DF, ma riguardo all'immobile X, così sentenziava:
“occorre rilevare che le attrici hanno impugnato per revocatoria due distinti atti dispositivi, omettendo tuttavia di produrre in giudizio l’atto di compravendita del 28.12.2017.
L’omessa produzione di tale atto impedisce di esaminarne il contenuto, ai fini dell’accertamento dei requisiti della revocatoria e, pertanto, la domanda attorea può essere esaminata solo limitatamente agli accordi patrimoniali conclusi in sede di separazione consensuale”

RISPOSTA

Quanto riportato in sentenza è corretto da un punto di vista giuridico.



5. da più parti mi viene assicurato che l'immobile X può ritenersi salvo dalla revoca in quanto (se ho capito bene) (art. 345 c.p.c.)
- in appello non è possibile produrre nuovi documenti
- il documento dimenticato è sicuramente "indispensabile", perché è la base dell’azione revocatoria
- la compravendita è stata fatta nel 2017 (oltre 5 anni fa), e quindi una nuova azione revocatoria è prescritta

RISPOSTA

Confermo, nel modo più assoluto.



6. per favore confermate (o negate) il punto #5

RISPOSTA

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile, nel processo di appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
L'onere della prova, pertanto l'onere di allegare idonea documentazione probatoria, ricade su NG che esercita l'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile.
Infine ci rassicura la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2903 del codice civile.
Confermo il precedente punto 5 e resto a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.

Fonti:

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