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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Coesistenza cessione volontaria e pignoramento del quinto dello stipendio limiti ed esempio
Per un debito, mi occorreva consulenza relativa a procedure di pignoramento. Di seguito il quesito.
Da uno stipendio di euro 2.200,00 € netti:
1. -450 euro per cessione del quinto
2. -700 euro per alimenti ai figli
Un creditore sulla parte rimanente di euro 1050, quanto può ancora pignorare?
Ci sono ulteriori spese tipo affitto, bollette, cibo, auto etc etc
Grazie
RISPOSTA
Il quesito è formulato male e si rende necessaria una premessa di carattere normativo, in ragione delle previsioni dell'articolo 545 del codice di procedura civile.
Questa norma di legge prevede i seguenti limiti:
Gli stipendi possono essere oggetto di pignoramento fino alla concorrenza di 1/5 valutato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;
Se lo stipendio netto è pari a 2.200 euro, il teorico quinto pignorabile sarà 440 euro.
In caso di concorrenza tra debiti di natura alimentare e debiti di natura diversa, le relative trattenute possono coesistere e la quota pignorabile dell’emolumento stipendiale non può superare la metà dello stesso;
RISPOSTA
Non c'è nessun pignoramento per l'assegno alimentare in favore dei figli, motivo per cui questo debito mensile pari a 700 euro, è irrilevante ai fini della nostra consulenza.
Se successivamente a questo pignoramento per debito privato, ci fosse anche un pignoramento per gli alimenti, la sommatoria dei due pignoramenti per cause diverse, non potrebbe superare il 50% dello stipendio, ossia 1100 euro (440 euro per il creditore privato e 660 per alimenti). Ad ogni modo, al momento, abbiamo soltanto un pignoramento per un importo massimo di 440 euro al mese (quinto dello stipendio netto).
In caso di preventiva cessione volontaria, la quota pignorabile non può superare, quanto a consistenza economica, la differenza tra la metà dello stipendio netto e l’importo oggetto di cessione.
RISPOSTA
Calcoliamo il 50% dello stipendio netto, ossia 2200 / 2 = 1100 euro.
La quota pignorabile non potrà superare la differenza tra la metà dello stipendio netto, ossia 1100 euro, e l'importo oggetto di cessione, ossia 450 euro = 650 euro.
La quota di 650 euro è capiente rispetto al quinto dello stipendio netto pari a 440 euro.
Ti confermo che al momento, il creditore privato potrà pignorare al massimo 440 euro, tramite pignoramento presso terzi sullo stipendio.
A riguardo possiamo citare il seguente referente giurisprudenziale:
Cass. civ. Sez. III, Sent., 22/04/1995, n. 4584
“Allorché concorrano più cause di pignoramento, il limite del cumulo è regolato, a sua volta, dall’art. 2, comma 2 del citato D.P.R. n. 180 del 1950. Il decreto prevede peraltro, come è noto, la possibilità della cessione di una quota non superiore al quinto dello stipendio (art. 5) a favore di enti mutualistici specificamente abilitati, a fini di finanziamento del pubblico dipendente, con particolari garanzie ed a determinate condizioni. Da ciò la necessità di fissare i limiti per il concorso di sequestri o pignoramenti e cessioni, limiti stabiliti dal successivo art. 68, a norma del quale, fermi restando quelli di cui all’art. 2, qualora il sequestro od il pignoramento abbia luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario e la quota ceduta".
Le ulteriori spese sono irrilevanti ai fini della presente consulenza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.