Potatura albero di ulivo che impedisce di vedere il mare e diritto di veduta dell'appartamento al piano superiore





Salve, avrei bisogno di una consulenza per una questione diversa, relativa alla potatura di un albero di ulivo. Da molti anni le persone che abitano l'appartamento al di sopra della nostra abitazione con giardino, ci importunano perché il nostro albero gli impedisce di vedere il mare.

RISPOSTA

Hanno forse un diritto di veduta che corrisponde ad una servitù di veduta a tuo carico? Questa servitù di veduta risulta dall'atto di provenienza del loro immobile? Hanno un titolo contrattuale per questo presunto diritto di veduta?



Io provvedo personalmente a tagliare l'albero di ulivo, che esiste da prima che fu edificato il parco, come stabilito dal regolamento condominiale, ma quest'anno hanno aggiunto e approvato nel verbale assembleare, l'aggiunta che l'albero debba garantire il "diritto di veduta", in base agli articoli 900, 905, 906 e 907 del codice civile.

RISPOSTA

Questo verbale assembleare approvato a maggioranza, non può modificare il regolamento condominiale di origine contrattuale e comunque non può limitare il diritto del singolo condomino avente ad oggetto un albero di sua proprietà.
Gli articoli citati del codice civile, sono tutte norme relative alle distanze dalle luci o vedute del vicino. Tanto premesso, ti chiedo: quale è la distanza dell'albero dalle finestre e dalle luci del vicino? Qual è la distanza dell'albero dal confine del vicino?



Hanno quindi aggiunto una clausola che non c'è nel regolamento condominiale, e l'hanno approvata in mia assenza.

RISPOSTA

Si trattava di un regolamento di origine contrattuale oppure assembleare?
Era un regolamento predisposto dall'originario costruttore del fabbricato condominiale?



Considerando che l'albero non impedisce in nessun modo la visuale di queste persone che abitano sopra di noi, ma solo la vista del mare, che non è garantita da nessuna legge,

RISPOSTA

Esatto!
I suddetti articoli del codice civile non parlano di diritto di vedere il mare, ma soltanto delle distanze dalle luci e vedute!



Vorrei sapere se ci sono le basi per procedere con l'impugnazione del verbale assembleare, perché hanno addirittura minacciato di procedere con la potatura forzosa entrando nella mia proprietà, e addebitandomi le spese di potatura, nel caso in cui non dovessi garantire questo assurdo diritto di veduta.

RISPOSTA

Certamente sì.
A mio parere, si tratta di un verbale nullo, quindi impugnabile anche oltre il termine di decadenza di 30 giorni dalla notifica dello stesso, per gli assenti (art. 1137 del codice civile).
Sono delibere nulle quelle che incidono sulla proprietà esclusiva del singolo condomino.



Vorrei sapere se devo procedere prima con una lettera obbligatoria di mediazione, e poi procedere con l'impugnazione, e in che modo.

RISPOSTA

L'impugnazione del verbale di assemblea si effettua tramite istanza di mediazione obbligatoria, seguita eventualmente dal ricorso al giudice di pace, in caso di mancato perfezionamento della conciliazione.
L’impugnazione del verbale dell’assemblea condominiale è infatti sottoposta a mediazione obbligatoria, come previsto dal Decreto Legislativo 28/2010: in altre parole, le parti dovranno prima tentare di raggiungere un reciproco accordo e, solo se il tentativo dovesse fallire, si può aprire la causa effettiva presso il giudice di pace.
A mio parere, è competente il giudice di pace e non il tribunale civile, trattandosi di una causa in materia di distanze degli alberi.
L’art. 7 del codice di procedura civile prevede che il Giudice di Pace sia competente per le specifiche ipotesi di competenza per qualunque valore, elencate dal comma 3 (cause relative ad apposizione di termini e distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi etc etc).



Il regolamento condominiale dovrebbe essere di natura contrattuale, perché redatto dal costruttore, e approvato poi come condominiale successivamente. Poiché l'amministratore di questo condominio mi ha inviato almeno 3 diffide illegittime in un anno, su richiesta di persone poco raccomandabili (di cui una ho querelato per minacce, ed è attualmente imputato), vorrei sapere se a questo punto posso inviare formale lettera di diffida all'amministratore del parco per molestie, anche se nel verbale non viene fatto il mio nome, ma il mio è l'unico albero che ha queste caratteristiche del parco, oppure addirittura procedere direttamente con la querela per molestie nei confronti dell'amministratore.
Grazie

RISPOSTA

Per il momento puoi inviare una formale diffida all'amministratore del parco per molestie, a mezzo pec oppure raccomandata a/r.
Se le molestie proseguiranno, presenterai una vera e propria querela penale.
Cordiali saluti.

Fonti:

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