Trasferimento di denaro tra familiari: forma della donazione e rischi di nullità
I miei ex suoceri mi avevano trasferito sul conto 70mila € per acquistare casa coniugale da intestare a me per scelta loro dovendo la figlia ereditare altri beni.
RISPOSTA
Se fosse una donazione di denaro sarebbe nulla, per carenza dell'elemento formale dell'atto pubblico notarile.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 782 del codice civile, “la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità”, tranne che non si tratti di una donazione di modico valore, come indicato dall'articolo 783 del codice civile.
Il modico valore dell'oggetto della donazione deve essere riferito sia alle condizioni economiche del donante che del donatario.
Una donazione di denaro avente ad oggetto 70.000 euro non è affatto di modico valore, a maggior ragione se consideriamo che il donatario ha acceso un mutuo di 220.000 euro per l'acquisto dell'immobile; dobbiamo presumere dall'accensione del mutuo, che il patrimonio del donatario non sia di importo così elevato da considerare una modica somma di denaro, l'oggetto della donazione di 70.000 euro.
Io accesi mutuo di 220mila€. La causale dei bonifici riporta "prestito infruttifero acquisto casa matrimoniale".
RISPOSTA
In mancanza di un atto pubblico di donazione, se la causale è questa, i tuoi suoceri hanno diritti di chiedere il rimborso della somma prestata, ovviamente senza calcolare gli interessi.
La prescrizione è decennale ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.
Tuttavia la stessa causale la suggerii io perché, essendo un aiuto, loro non sapevano cosa scrivere nella causale dei bonifici. Tuttavia la figlia mi ha lasciato prima del matrimonio e dunque loro , un anno e mezzo dopo i trasferimenti, mi hanno citato in giudizio richiedendo la restituzione delle somme date a mutuo e in subordine arricchimento senza causa.
RISPOSTA
Hanno esercitato in subordine l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'articolo 2041 del codice civile: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”
Preciso che tra noi non c'è mai stato accordo di mutuo, nè scritto nè verbale. Io ho depositato le chat in cui si parla di "regalo" e "aiuto come se fossi un figlio".
RISPOSTA
Proprio per questo motivo, hanno esercitato in subordine l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 del codice civile. Se il giudice non accerterà il contratto di mutuo, ti condannerà nei limiti del tuo arricchimento, a indennizzare i tuoi ex suoceri della correlativa diminuzione patrimoniale.
La causa è attualmente in corso. Nell'interrogatorio il mio ex suocero, pur insistendo fosse un prestito, messo un pò alle strette ha dovuto ammettere testualmente "non fu pattuito un termine e non ci accordammo sul tempo della restituzione" ed inoltre che ha richiesto indietro la somma solo dopo la rottura del fidanzamento.
RISPOSTA
L'importante è che l'abbia richiesta prima del compimento della prescrizione decennale, decorrente dal giorno del bonifico con la causale "prestito infruttifero acquisto casa matrimoniale".
la mia ex suocera alla medesima domanda sulla sul fatto che non sia stato mai pattuito un termine ha risposto "è vero ma non è una liberalità".
RISPOSTA
Anche perché se si fosse trattato di una liberalità, sarebbe stata carente in riferimento alla forma dell'atto pubblico, prevista a pena di nullità.
Inoltre alla domanda "vero è che l'immobile fu acquistato su spinta di vostra figlia in ragione del contributo da voi versato secondo GLI USI" la madre ha risposto si e il padre no.
RISPOSTA
“Contributo” è un termine molto generico!
Può significare donazione ma anche prestito.
Anche prestare denaro a qualcuno è un “contributo” per l'acquisto della casa …
Come potrebbe valutare il giudice le loro affermazioni?
RISPOSTA
Non escludo che il giudice possa dichiarare perfezionato un contratto di mutuo.
A mio parere, si tratta di una donazione diretta nulla per carenza di forma, giacché non c'è stato l'atto pubblico notarile, né si tratta di una donazione di modico valore.
Il convenuto deve restituire la somma ricevuta, in ragione del suo valore nominale e senza interessi, al fine di indennizzare gli attori della correlativa diminuzione patrimoniale, ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile.
Ci sono le condizioni per provare il mutuo?
RISPOSTA
Non lo possiamo escludere.
Anche se non è stato pattuito un termine per la restituzione delle somme oggetto del bonifico, il mutuo non necessita di forma scritta né di atto pubblico, al contrario della donazione, ma soltanto della “traditio” ossia della consegna della somma di denaro, ai sensi dell'articolo 1813 del codice civile: “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
Oppure, come sostiene il mio avvocato, la fattispecie va configurata nella donazione indiretta o nella liberalità d'uso?
RISPOSTA
Assolutamente no.
Sicuramente non si tratta di una donazione indiretta.
Sarebbe stata una donazione indiretta, se i tuoi ex suoceri avessero partecipato all'atto di compravendita immobiliare, disponendo il pagamento di parte del corrispettivo per l'acquisto dell'immobile da intestare al loro genero, direttamente nei confronti del venditore.
Si tratta di una donazione diretta di denaro, nulla per carenza di atto pubblico.
Le liberalità d'uso non possono in alcun modo derogare alle norme di legge, ossia all'articolo 782 del codice civile, norma che prevede l'atto pubblico per le donazioni, a pena di nullità.
Considera che gli USI si collocano nella gerarchia delle fonti dopo le leggi ed i regolamenti, quindi dopo il codice civile, come previsto dall'articolo 1 delle preleggi: “sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) i contratti collettivi nazionali di lavoro; 4) gli usi”.
Inoltre la domanda di ingiustificato arricchimento senza causa è ammissibile? Grazie.
RISPOSTA
È ammissibile in via residuale, nel caso in cui il contratto di mutuo non fosse accertato dal giudice.
Se così fosse, in subordine, il giudice non potrebbe fare altro che accertare il tuo arricchimento (privo di titolo giuridico, quindi ingiustificato) e la correlata diminuzione patrimoniale dei tuoi suoceri.
La domanda di ingiustificato arricchimento è stata proposta correttamente all'interno dell'atto di citazione.
Consiglio di proporre una transazione, in ragione della quale restituirai il 50% dell'ammontare oggetto del bonifico contestato. Le probabilità di perdere la causa civile e di essere condannati alle spese legali sono molto elevate.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 782, 783, 2946, 1813, 2041 del codice civile










