Comunione dei beni tra coniugi e successione tra la moglie ed il fratello del marito deceduto, acquisto immobile prima del matrimonio
Michele e Piero sono fratelli
nessuno ha figli
Michele (il marito) è sposato con Lucilla (la moglie), senza figli, con la comunione dei beni
Michele prima di sposarsi con Lucilla ha acquistato una casa che è rimasta intestata solo a se stesso
RISPOSTA
La casa non è caduta in comunione dei beni, ai sensi dell'articolo 179 comma I lettera a) del codice civile:
“Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
1. a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento”.
Michele dopo essersi sposato ha ereditato il 50% di un capannone dal padre.
RISPOSTA
I beni ereditati dal coniuge non entrano mai in comunione dei beni, a prescindere dal momento in cui cadono in successione ereditaria, sia esso anteriore o posteriore al matrimonio.
Il relativo riferimento normativo è l'articolo 179 comma I lettera b) del codice civile:
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) ….
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione”
Michele muore senza fare testamento
mi pare che:
i due terzi spettano a Lucilla moglie
un terzo spetta a fratello Piero
RISPOSTA
Esatto, ai sensi dell'articolo 582 del codice civile: “Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri”.
Cambia qualcosa il fatto che Michele la casa l'avesse comprata PRIMA del matrimonio con Lucilla?
Grazie
RISPOSTA
Ovviamente sì.
Per come stanno le cose adesso, il fratello Piero ha diritto alla quota di 1/3 dell'intero immobile.
Se Michele avesse acquistato la casa dopo il matrimonio, l'immobile sarebbe caduto in comunione dei beni al momento del suo acquisto, e quindi Piero avrebbe ereditato la quota di 1/3 del solo 50% dell'immobile, essendo l'altro 50% già intestato a Lucilla.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 179, 582 del codice civile










