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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
3 Consulenze:
1 - Costituzione in mora del debitore e diffida ad adempiere finalizzata alla risoluzione del contratto
Salve, nel giugno 2010 ho rogitato la vendita del 50% di un appartamento alla mia ex compagna (detentrice dell'altro 50%). All'interno del rogito era previsto il pagamento di una determinata somma contestualmente al rogito e restanti 10.000 euro entro il 30.12.11 e 20.000 euro entro 30.12.13. Il rogito si e' svolto regolarmente tuttavia la mia ex compagna ha manifestato l'intenzione di non procedere al pagamento degli importi differiti (riportati all'interno del rogito).
Mi e' stato consigliato di procedere all'invio a verso il 15 dicembre tramite telegramma o r/r di una diffida ad adempiere, tuttavia ho letto che in caso di sua inadempienza questo determinerebbe la risoluzione del contratto (in questo caso la compravendita rogitata?). Quali strumenti giuridici posso utilizzare per reclamare l'adempimento degli importi differiti? Grazie saluti
RISPOSTA
Hai fatto una gran confusione; hai confuso la costituzione in mora di cui all'articolo 1219 del codice civile, presupposto necessario ed indefettibile per procedere poi con un'ingiunzione di pagamento, emessa dal Tribunale civile (decreto ingiuntivo), con la diffida ad adempiere di cui all'articolo 1454 del codice civile, finalizzata alla risoluzione di diritto (automatica) del contratto di compravendita.
Art. 1219 del codice civile. Costituzione in mora.
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.
Art. 1454 del codice civile. Diffida ad adempiere.
Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine , con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
Da un punto di vista logico, non sarebbe nemmeno ipotizzabile, nella presente fattispecie, la notifica alla tua ex compagna della diffida ad adempiere ex art. 1454 del codice civile.
Il contratto di compravendita non è stato semplicemente posto in essere tra te e la tua compagna, ma tra la parte alienante e le due parti acquirenti. L'inadempimento della tua ex compagna non potrebbe mai e poi mai, avere come conseguenza la risoluzione del contratto di compravendita, perché questo danneggerebbe anche all'acquirente in buona fede.
La lettera di costituzione in mora deve essere inviata il 31 dicembre del 2011, visto che la scadenza del pagamento è stata fissata in data 30 dicembre. Per costituire in mora il debitore, è necessario che sia trascorsa la scadenza prevista per il relativo pagamento, è necessario cioè che il debitore sia inadempiente (… e questo avviene logicamente dopo la scadenza prevista per il pagamento).
Trascorsi 15 giorni dalla lettera di costituzione in mora ex art. 1219 del codice civile, dovrai presentare ricorso al tribunale civile per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo (un'ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore), ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Modello di costituzione in mora dell'inquilino
Il mio inquilino non mi ha ancora pagato il 50% dell'imposta di registro annuale, anticipata dal proprietario, per il rinnovo del contratto di locazione.
Vorrei un modello di costituzione in mora dell'inquilino.
RISPOSTA
OGGETTO: diffida e costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile. |
3 - Fac simile costituzione in mora per prestazione fisioterapista formazione
Buongiorno.
Sono una fisioterapista che si occupa anche di formazione.
Ho fatturato ad una scuola di formazione due fatture, una a settembre 23 e l'altra a giugno 24. Da contratto, il termine di pagamento è 60 giorni dall'emissione della fattura. Ad oggi, non sono ancora stata pagata. Ho effettuato già sollecito telefonico, mail ordinaria, PEC, ulteriori solleciti telefonici. Mi è stato risposto ad una sola mail ordinaria che il pagamento sarebbe stato fatto, stessa risposta ottenuta al telefono.
Nelle mail sollecitavo il pagamento, senza però specificare entro quando effettuarlo, né quali sia l'azione che avrei intrapreso altrimenti.
Chiedo pertanto cosa sia consigliato fare ora.
Ringrazio.
RISPOSTA
La legge ti impone di inviare ufficialmente tramite raccomandata a/r oppure pec, la così detta costituzione in mora del debitore.
Raccomandata a/r oppure pec |
Trascorsi 15 giorni dal ricevimento della costituzione in mora, si deve procedere con ricorso al giudice di pace, per ottenere il decreto ingiuntivo.
Puoi stare davanti al giudice di pace senza assistenza legale, soltanto se si tratta di cause di valore non superiore a 516,46 euro o quando il giudice, su richiesta dell'interessato, lo autorizzi in considerazione della natura ed entità della causa.
A quanto ammonta il tuo credito?
Considera che dobbiamo anche aggiungere gli interessi moratori, a partire dal 60esimo giorno successivo al ricevimento della fattura.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.