Diritto privato - Onere della prova, eccezione di avvenuto pagamento, movimenti effettuati con la carta di credito
Salve, gentilissimi avvocati. Io mi chiamo XXXXX YYYYYYYYYY, ed ho un problema con il gruppo XXXXXXX. Qualche settimana fa io ho effettuato una registrazione al loro sito, dove mi veniva detto che avevo tempo dieci giorni per richiedere il rimborso se no dovevo pagare per l' accesso di un anno la cifra di 96.00€. Io ho voluto continuare per un' anno. Dopo questi giorni mi e' stata inviata la fattura con le coordinate del bonifico che dovevo effettuare. Io il bonifico lo ho inviato ma loro sostengono di non averlo ricevuto. Allora ho controllato i movimenti della mia carta e di fatti il bonifico e' partito senza essere stato rifiutato. Loro sostengono di portarmi in tribunale se non pago entro il 16/11/11. La mia domanda e' possono farmi causa e vincere? Io posso dimostrare l'avvenuto pagamento tramite il documento rilasciatomi dalla banca ed anche dai movimenti effettuati dalla mia carta. Vi ringrazio per il vostro servizio. Cordiali saluti.
Le pretese del gruppo XXXXXXX sono assolutamente infondate e possono essere facilmente respinte dalla documentazione in tuo possesso (documento rilasciato dalla banca, oltre ai movimenti effettuati dalla tua carta), a mezzo di eccezione di avvenuto pagamento.
Lo afferma la cassazione civile III sezione, sentenza del 28 gennaio 2002 n. 982:
“All’attore che domanda il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale incombe l’onere di provare la fonte del diritto che egli ritiene violato, potendo egli limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte, mentre incombe al convenuto l’onere di provare il fatto estintivo del diritto in questione, costituito dal proprio esatto adempimento”.
L'attore, ossia il gruppo XXXXXXX, deve provare la presenza di un contratto da cui hanno avuto origine determinate obbligazioni giuridiche.
Il convenuto, ossia il cliente del sito web, deve dimostrare il fatto estintivo del diritto in questione, l'esatto adempimento ossia l'avvenuto pagamento, a mezzo della documentazione bancaria in tuo possesso. Si tratta di un'interpretazione conforme alla disciplina dell'onere della prova contenuta nell'articolo 2697 del codice civile.
Qualora dovessero citarti in giudizio, solleverai al giudice l'eccezione di avvenuto pagamento e l'esito del processo ti darà ragione.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.