3 Consulenze:

Distanza degli alberi dal confine della proprietà, recinsione di rami e di radici





Egregio Avvocato.

Posseggo una casa in campagna  costruita dai miei nonni con un giardino nel quale  allignano alcuni alberi di alto fusto, messi a dimora in quegli anni. Il giardino è recintato da alti muri in sasso .
Recentemente nel terreno confinante con la mia proprietà è stata costruita una casa articolata su 4 appartamenti. Alcuni inquilini di questa nuova abitazione lamentano che un mio albero prossimo alla stessa rilascia foglie e sedimenti vari sul loro tetto e mi chiedono di provvedere alla  pulizia periodica dello stesso.
L'albero in questione si trova a distanza regolamentare dal muro di confine ed i suoi rami non si protendono nella loro proprietà.
Le foglie e i sedimenti cadono naturalmente verticalmente nella mia proprietà ma , essendo una località particolarmente ventosa è possibile che essi , in presenza di vento , cadano anche nella proprietà confinante.
Come posso io essere ritenuto  responsabile delle foglie portate dai venti , e fino a quale distanza dall'albero ?
Se le foglie e i sedimenti vengono trasportati  dal vento a 100 metri di distanza devo essere responsabile  io ?

La nuova abitazione dista dall'albero 13 metri , 3m+10m.

Fra l'albero e la casa è presente il muro di cinta alto circa m.3.

Cordiali saluti



RISPOSTA



Dovrebbero chiedere il rimborso delle spese della pulizia del tetto del loro appartamento ad Eolo, dio del vento !!!
Le loro richieste sono assolutamente ridicole !!!

Il proprietario di un giardino con alberi di alto fusto deve esclusivamente preoccuparsi della distanza delle piante dal confine.

Gli alberi di alto fusto devono essere piantati ad almeno tre metri dal confine della proprietà, ai sensi dell'articolo 892 del codice civile.

Art. 892 del codice civile. Distanze per gli alberi.

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

I rami del tuo albero non devono protrarsi oltre il confine con il tuo vicino, ai sensi dell'articolo 896 del codice civile.

Art. 896 del codice civile. Recisione di rami protesi e di radici.

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Sono le uniche norme da rispettare.
Non puoi essere considerato responsabile degli effetti delle forze metereologiche, si tratta di cause di forza maggiore.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Alberi a distanza non legale, recisione di rami e radici. Altezza albero non eccedente la sommità del muro di confine divisorio tra le due proprietà





Sono proprietario di un fondo contiguo al fondo del vicino, i due fondi sono separati da un muro di circa due metri e mezzo. A meno di un metro dal muro, il vicino ha piantato un grosso albero folto di foglie ed una fila di canne di bambù, l'insieme fa un'altezza di circa sei/sette metri. In più ha creato, appoggiandola sul muro, una sovrastruttura con rete e paletti di legno su cui cresce un rampicante fittissimo. Il risultato è che sopra la mia casa (ho proprio sotto la stanza e il terrazzino di accesso) si erge una barriera da 5 a 8 metri (tra muro, canne , albero e siepe sopra il muro) che riduce e ostacola la naturale illuminazione della mia proprietà. Ho chiesto ripetutamente al vicino di smantellare la siepe sopra il muro e di accorciare l'altezza delle canne e dell'albero, ma quello fa orecchio da mercante. D'altra parte, oltre al danno che subisco in termini di riduzione di luce e veduta, non posso tollerare una servitù passiva.
Cosa devo fare per costringerli a intervenire ?
Ho il diritto di chiedere la rimozione della siepe sul muro e il rispetto delle norme sugli alberi a ridosso di un muro comune?
A questo proposito, cosa dice il Codice e le consuetudini?
Vorrei avere da voi un parere legale, per convincere i vicino ad attenersi al rispetto delle norme senza costringermi ad un azione legale. e quanto mi costa? Grazie, saluti



RISPOSTA



La norma cardine in materia di distanze degli alberi dal confine, è l'articolo 892 del codice civile.

Il grosso albero di cui alla tua foto, deve essere piantato ad almeno tre metri dal confine, essendo un albero di alto fusto.

Il rampicante invece è da classificare come “arbusto”, ai fini della presente consulenza e del seguente articolo, quindi dovrebbe essere piantato ad una distanza di almeno mezzo metro dal confine, invece è praticamente “incollato” al confine, senza alcuna soluzione di continuità con la tua proprietà.

Art. 892 del codice civile. Distanze per gli alberi.

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

A questo punto, dopo avere letto l'articolo 892 del codice civile, sono certo che muoverai un'eccezione alla mia consulenza.

L'ultimo comma prevede infatti che le distanze anzidette, di tre metri per il grosso albero e di mezzo metro per gli arbusti, non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune.

Vero … ma questo ultimo comma si applica a patto che le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro !!!

Delle due l'una … o il tuo vicino recide le piante in altezza, in modo da impedire che superino il muro in altezza (quindi in tal caso, non si applicheranno più le distanze di cui all'articolo 892 del codice civile) oppure il tuo vicino sposta il grosso albero a tre metri dal confine ed il rampicante a mezzo metro dal confine e, in tal caso, l'albero può mantenere la sua altezza “normale”.

Quali sono i tuoi diritti di proprietario ?

Sono indicati dagli articoli 894 e 896 del codice civile; si tratta di norma talmente chiare da rendere superfluo alcun commento o interpretazione.

Art. 894 del codice civile. Alberi a distanza non legale.

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Art. 896 del codice civile. Recisione di rami protesi e di radici.

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Hai diritto di procedere con atto di citazione al giudice di pace, competente in materia di distanza degli alberi dal confine, ai sensi dell'articolo 7 del codice di procedura civile.
Hai diritto di chiedere, con l'atto di citazione, il rispetto della normativa di cui sopra, oltre ad un risarcimento danni, poiché ritengo che il rampicante abbia causato dei danni alla tua proprietà ed al muro comune (umidità, infiltrazioni etc etc).

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

Risarcimento danni da polline e foglie albero del vicino





Buongiorno, con la presente sono a richiedere un Vostro preventivo per esprimere un Vostro qualificato parere per cercare di risolvere i seguenti problemi:
1) problemi provocati da albero di alto fusto radicato in giardino privato. Questo, probabilmente è un "cedro del Libano" (famiglia delle Pinacee) che risulta piantato a ca. 4-5 metri dal confine che separa la nostra proprietà da quella confinante

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 892 I comma numero 1, gli alberi ad alto fusto devono rispettare la distanza dal confine di almeno tre metri. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.



E si sviluppa in altezza si sviluppa per ca. 18-23 metri.

RISPOSTA

Attenzione all'ultimo comma dell'articolo 892 del codice civile: “Le distanze anzidette (tre metri dal confine) non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro”.
C'è un muro divisorio tra le due proprietà? In questo caso, l'albero deve essere tenuto ad altezza che non ecceda la sommità del muro divisorio.



Detto albero, ha i suoi rami più ampi che invadono, per ca. 2 metri, il nostro parcheggio lasciando un altezza libera di ca. 3 metri dal terreno.

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 896 I comma del codice civile, “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino puo' in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e puo' egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi pero' in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali”.
Puoi presentare ricorso cautelare al tribunale civile, per esperire la denunzia di danno temuto, ai sensi dell'articolo 1172 del codice civile: “Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo”.



Esso, di grande dimensione, durante la fioritura rilascia molto polline (polverina di colore verde chiaro) che provoca un deposito, copioso, sia sui terrazzi prospicenti della nostra casa che sulle automobili parcheggiate e si insinua pure causa vento nel vano motore delle auto stesse: ciò provoca a noi un danno per garantire la pulizia (terrazzi, parcheggio e soprattutto delle auto).

RISPOSTA

Il proprietario dell'albero deve effettuare una corretta potatura dei rami e delle fronde dell'albero, in modo da minimizzare il problema inevitabile del polline nella stagione primaverile.
Diversamente, avete diritto di chiedere un risarcimento danni, pari alle spese sostenute per la pulizia speciale della vostra proprietà, dai pollini del cedro del Libano.



In aggiunta a ciò, soprattutto quando tira vento e siamo in area ventosa, detto albero pericolosamente si piega verso la casa e ciò è causa di preoccupazione per la sicurezza (nostra, dell'immobile e delle auto parcheggiate regolarmente) in quanto se dovesse sradicarsi colpirebbe inevitabilmente il nostro immobile che è meno alto (ca. 12 metri). Contattato il proprietario non si è dimostrato sensibile alla risoluzione (ad esempio con potatura dell'albero, ...) del problema;

RISPOSTA

Stante la mancata potatura dell'albero, sussiste un “pericolo di un danno grave e prossimo” alla tua proprietà immobiliare, idoneo a giustificare un ricorso cautelare per denunzia di danno temuto, al Tribunale civile, tramite avvocato.



2) problemi provocati da albero di alto fusto radicato su marciapiede pubblico. Si tratta di un albero alto ca. 15-20 metri (la casa è alta ca. 12 metri) che risulta piantato a ca. 1,5 metri dalla casa ma che con rami arriva a lambire la casa stessa.

RISPOSTA

Si tratta di un albero di proprietà comunale.



Tale albero, di grande dimensione, durante l'autunno perde le foglie che provocano un consistente deposito di foglie sul tetto e sulle grondaie che pregiudica il corretto scorrimento dell'acqua durante le piogge.

RISPOSTA

Come nel caso dell'albero di proprietà privata, il Comune dovrebbe provvedere sul finire dell'estate, alla potatura dei rami e delle fronde, in modo da minimizzare il danno derivante dalla perdita delle foglie in autunno.
Diversamente, avete diritto di chiedere un risarcimento danni, pari alle spese sostenute per la pulizia speciale del tetto e delle grondaie, previa diffida scritta all'Ufficio Ambiente e verde pubblico del tuo Comune.



Per rimediare a ciò siamo obbligati ad eseguire una periodica e costosa pulizia del tetto, delle grondaie e degli scarichi con ditta specializzata (la pulizia dei poggioli e terrazzi è meno onerosa).

RISPOSTA

Avete diritto di chiedere un risarcimento pari alle spese sostenute per la periodica pulizia eseguita da ditta specializzata.
Fino a quando non ci sarà una potatura periodica da parte dell'Ente comunale, avrete diritto di chiedere un risarcimento del danno scaturente dalle spese che si sono rese necessarie.



Il Comune interrogato in merito

RISPOSTA

Diffidatelo per iscritto, a mezzo pec, preannunciando una richiesta di risarcimento danni, in caso di mancata potatura annuale.



Non ha finora risposto ma è costretto e si limita a pulire la strada ed il marciapiede interessato dalle foglie cadute sul suolo pubblico.
In attesa del Vostro preventivo ringrazio.

RISPOSTA

E' ovvio che non sarà il Comune a pulire il vostro tetto, ma dovrà minimizzare il danno con un'attenta potatura annuale; questo certamente sì!
Le foglie continueranno certamente a cadere lo stesso, ma il danno cagionato alla vostra proprietà sarà minimizzato da un comportamento professionalmente diligente da parte dell'Ufficio Ambiente e verde pubblico.
Se la situazione dannosa per la vostra proprietà, emerge in relazione alla mancata regolare potatura dell'albero si incorre in responsabilità aquiliana per le cose in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile.
L'articolo 2051 del codice civile si applica anche nei confronti di un Ente pubblico, custode di alberi e piante.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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