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2 Consulenze:

1 - Pensione di reversibilità è impignorabile, rinunzia all'eredità del coniuge del de cuius





Ho un debito di 50.000 euro con Equitalia e l'ufficiale della riscossione mi ha pignorato il quinto della mia pensione.
Questo pignoramento non può essere in nessun modo applicato alla pensione che riceverà mia moglie, cioè la pensione di reversibilità a favore del coniuge? Per la precisione sono stato un dipendente pubblico del Ministero dei beni culturali. Posso essere sicuro che Equitalia non potrà pignorare la pensione di reversibilità che spetterà a mia moglie ?

Grazie



RISPOSTA



Assolutamente no, la pensione di reversibilità che spetterà a tua moglie, non sarà pignorabile, se tua moglie rinunzierà all’eredità, ai sensi dell'articolo 519 del codice civile, con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale competente territorialmente.

Art. 519 del codice civile. Dichiarazione di rinunzia.

La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

La rinunzia all'eredità non impedirà a tua moglie di avere diritto e di percepire la pensione di reversibilità. La pensione di reversibilità si acquisisce “iure proprio” e non “iure successionis“ (per diritto successorio).
Se il coniuge superstite rinuncia all’eredità quindi, la pensione di reversibilità non potrà essere più gravata dal pignoramento del quinto. A conferma di quanto scritto, posso citare la sentenza della Corte di Cassazione del 28 luglio 1987 n. 286 e l'articolo del decreto legislativo luogotenenziale n. 39 del 1945 che prevede il diritto alla pensione di reversibilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla morte del coniuge, scollegando tale diritto alla rinunzia o all'accettazione della eredità del de cuius.

Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.

2 - Pensione reversibilità, domanda precompilata dell'INPS, sezione relativa alla rinuncia dell'eredità.





Il mio patrigno è deceduto il 2 gennaio. Dovremmo quindi chiedere la reversibilità per mia madre. Mio padre però aveva una cessione del quinto ed un pignoramento presso terzi sulla pensione. Per non far aggredire la pensione di reversibilità di mia madre dobbiamo fare subito la rinuncia all'eredità?

RISPOSTA

Se siete nel possesso dei beni dell'asse ereditario del de cuius, dovete fare la rinuncia all'eredità entro tre mesi dal decesso del tuo patrigno.
La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, resa al notaio o al cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni e non ha effetto se non è osservata la forma prescritta dall'articolo 519 del codice civile: “La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni”.
Tanto premesso, vi consiglio di fare la rinuncia all'eredità già la prossima settimana, prima di presentare la domanda per la pensione di reversibilità.
I creditori del de cuius potrebbero pignorare la pensione di reversibilità della mamma, anche in assenza di accettazione dell'eredità.
La mamma dovrebbe fare opposizione al pignoramento della pensione di reversibilità e, per carità, il giudice gli darebbe anche ragione … ma la mamma dovrebbe rivolgersi ad un avvocato, pagarlo, vedersi bloccata parte della pensione fino all'udienza dinanzi al giudice del Tribunale dell'Esecuzione … perché correre il rischio di avere tutto questo fastidio?!
Tanto vale rinunciare subito e poi chiedere la reversibilità.



In quale ordine dobbiamo procedere? Possiamo chiedere la reversibilità e poi fare la rinuncia?

RISPOSTA

In teoria sì, ma non ne ravviso il vantaggio concreto.
Consiglio di rinunciare all'eredità e poi di chiedere la reversibilità.



Ho questo dubbio perché nella domanda precompilata dell'INPS c'è proprio la sezione relativa alla rinuncia dell'eredità.
Inoltre vorrei cortesemente sapere se anche io in quanto figliastra devo fare la rinuncia.

RISPOSTA

No, tranne che il patrigno ti abbia nominato erede con testamento.



Preciso che il mio patrigno non possiede beni immobili e mobili né denaro.

RISPOSTA

Ma allora per quale motivo rischiare un pignoramento della pensione di reversibilità ? per carità un pignoramento totalmente illegittimo … ma qualsiasi avvocato ti chiederebbe almeno 1.000 euro di acconto per fare ricorso per opposizione al pignoramento!
Procedete sin da subito alla rinuncia all'eredità, non ha senso tergiversare …
Successivamente chiederete la pensione di reversibilità.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

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