1 - Danno causati al vicino dalle radici degli alberi





Gentile Avvocato ho ricevuto una richiesta di risarcimento e di diffida per danni causati da un mio albero di falso pepe(distante 4 metri dalla strada pubblica comunale) da parte di un signore che asserisce di aver subito un danno alla sua conduttura idrica privata che a quanto pare (non ero a conoscenza) passa da circa 60 anni nel sottosuolo della suddetta strada comunale. Il terreno sul quale è stata realizzata la suddetta strada è stato nel passato ceduto dal padre di questo signore al Comune, mantenendo a quanto pare , tramite concessione, la condotta idrica(probabilmente vecchia e di terracotta). Si presuppone quindi che il fondo dove si trova la condotta non è di proprietà del danneggiato. Ricevo quindi la suddetta lettera che mi comunica, tramite avvocato, che le radici hanno danneggiato i tubi e che il suo assistito ha dovuto fare diversi interventi nella strada per accertare dove era il guasto senza allegarmi documentazione di questi interventi che attestino il nesso causale. A marzo 2013 questo signore , così come si evince nella richiesta di risarcimento suddetta, ha effettuato lungo la strada comunale degli scavi senza comunicarmi niente e a quanto pare senza autorizzazione comunale. Inoltre non sono mai stato messo al corrente di questo problema, ma portato a conoscenza solo dopo i lavori di sistemazione. Mi chiedo: si è comportato in modo corretto il proprietario? Spettano a lui le spese dato che ha sistemato tutto senza investirmi preventivamente del problema? è possibile che la vetustà dei tubi, causando una perdita di acqua, abbia attirato le radici? Inoltre se dovesse presentarmi una documentazione fotografica avrebbe valore legale? La condotta idrica deve rispettare certe distanze e profondità dalla mia proprietà? Posso rispondere alla richiesta dicendo che non devo niente in quanto non sono stato messo al corrente preventivamente del fatto e degli interventi che sono stati fatti senza autorizzazione comunale? Ringraziando anticipatamente



RISPOSTA



Questo signore dovrebbe leggere l'articolo 892 e l'articolo 896 del codice civile.

Ai sensi della prima norma, tu hai rispettato la distanza dell'albero dal confine … sei quindi a posto con la legge.
Ai sensi della seconda norma, il compito di tagliare le radici cadeva su questo signore, non su di te ! Ad ogni modo, sempre ai sensi dell'articolo 896 del codice civile, questo signore avrebbe dovuto preavvertirti dei lavori, con una raccomandata a/r … invece ha agito senza nemmeno avvisarti.
Leggi questa sentenza del giudice di pace di Senigallia.

http://www.mircominardi.it/269/radici-di-alberi-posti-a-confine-nessun-risarcimento-per-il-confinante-che-poteva-rimuoverle

Il giudice di pace afferma il principio secondo cui il proprietario dell’albero da cui partono le radici non è responsabile dei danni causati al vicino a causa delle stesse, se quest’ultimo non si avvale del potere di reciderle riconosciutogli dalla legge.

Inoltre, questo signore rischia una denuncia presso l'ufficio tecnico comunale, avendo fatto dei lavori senza autorizzazione.

Puoi rispondere citando queste due norme di legge, che evidentemente questo signore non conosce a fa finta di non conoscere.

Art. 892 del codice civile. Distanze per gli alberi.

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Art. 896 del codice civile. Recisione di rami protesi e di radici.

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.


A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

2 - Danni cagionati dalle radici ad un tubo distante meno di 1 metro dal confine





Sono proprietaria di un appartamento con giardino privato recintato dove c'è un albero ad alto fusto piantato da oltre 30 anni dal vecchio proprietario, una radice ha rotto un tubo del mio vicino posto nell'area cortilizia comune, il tubo risiede a circa 30 centimetri dalla recinzione del mio giardino premetto che questa tubatura è stata fatta fare dal mio vicino ad un'azienda di sua conoscenza circa 10 anni fa.
Volevo sapere se sono responsabile della rottura del tubo e come dovrei procedere.
La ringrazio anticipatamente.

RISPOSTA

Leggiamo l'articolo 889 del codice civile: “Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine”.

ATTENZIONE: i tubi d'acqua pura o lurida, quelli di gas e simili e loro diramazioni devono posizionarsi ad almeno un metro dal confine.

Non solo: secondo l'articolo 896 I comma del codice civile, il tuo vicino avrebbe potuto e dovuto tagliare questa radice, sapendo che avrebbe potuto creare un danno al suo tubo, illegittimamente apposto a soli 30 centimetri dal confine: “quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo”.

In fondo, cosa ne puoi sapere tu, della posizione dei tubi del vicino!
Il tuo vicino, consapevole della posizione del tubo nelle vicinanze del confine, avrebbe dovuto tagliare le radici dell'albero, nella parte in cui si erano addentrate nella sua proprietà, onde evitare il danno.

A mio parere, non sei responsabile del danno, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Mi pare evidente che il danno è stato causato dall'inosservanza delle norme in materia di distanze da parte del tuo vicino, il quale avrebbe potuto evitare il danno, recidendo parte delle radici che si erano addentrate nella sua proprietà.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: