1 - Contratto annullabile per incapacità di agire del acquirente minorenne





Ho aperto da un mese circa un sito di ecommerce. Vendo foto tridimensionali a colori inviatemi dai clienti direttamente dal sito. Dopo aver scelto tutti i prodotti, prima della conferma dell'ordine e quindi del pagamento, vengono richiesti i dati del cliente.
Si può scegliere di registrarsi come utente privato o azienda.
La mia domanda riguarda la registrazione come utente privato.
I punti obbligatori che richiedo, oltre all'email e password per poter accedere anche in seguito, sono quelli strettamente necessari alla fatturazione e spedizione della merce e cioè : Nome, Cognome, Codice Fiscale e indirizzo completo. Telefono e fax sono facoltativi.
Vengo al dunque : se ad effettuare l'acquisto è un minorenne, posso emettere fattura utilizzando il suo codice fiscale? Infatti io non posso non esserne consapevole anche perché dal codice fiscale vedo immediatamente se è minorenne o meno.
Nel caso non potessi, posso emettere una fattura senza codice fiscale?
Grazie



RISPOSTA



Non potresti concludere un affare, un contratto, un negozio giuridico patrimoniale, con un acquirente minorenne, ai sensi dell’articolo 2 del codice civile, in materia di capacità di agire.

Art. 2. Maggiore età. Capacità di agire.

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.


Qual è la funzione della capacità di agire, ex articolo 2 del codice civile ???
Solo chi ha raggiunto una sufficiente maturità potrà, non solo essere titolare di diritti, ma anche validamente disporne. Secondo il nostro ordinamento, la capacità di agire si acquista con la maggiore età che è fissata a 18 anni. Questa è una regola generale in quanto possono prevedersi età differenti per il compimento di particolari atti, soprattutto nel campo del lavoro (e di particolare nel campo della navigazione marittima ed aerea).

Per concludere un valido contratto di vendita, per essere validamente parte alienante ovvero acquirente, occorre avere raggiunto la maggiore età. Il contratto concluso da un minorenne, è annullabile ai sensi dell’articolo 1425, I comma del codice civile. Per la legge quindi, il contratto di vendita in questione non sarebbe valido.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

2 - I contratti stipulati da un familiare interdetto sono annullabili





Mio fratello è interdetto con una sentenza del giudice. Nonostante questo continua a trovare delle finanziarie che gli concedono prestiti per l'acquisto di beni anche costosi (2 auto di lusso). Che poi noi famigliari dobbiamo rifondere ovviamente perchè poi lui non li restituisce. Il giudice e l'amministratore di sostegno non riescono a dirci con precisione cosa dobbiamo fare per bloccare questo continuo danno.
Voglio capire se esiste una procedura (o un database) comune a tutte le finanziarie a cui comunicare, documentandolo, di NON concederne più. Oppure una sentenza che ci tuteli in casi simili. Finora niente ci è stato di aiuto.
Grazie!

 

RISPOSTA

 

Il contratto che sia stato stipulato con una parte interdetta, inabilitata o beneficiaria di amministrazione di sostegno è annullabile ai sensi dell'articolo 1425 del codice civile, a seguito di ricorso al tribunale civile. Il soggetto interdetto non è legalmente capace di contrattare.

Art. 1425 del codice civile. Incapacità delle parti.
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.


I contratti stipulati dall'interdetto possono essere annullati con ricorso al tribunale, da parte del suo tutore – amministratore di sostegno.

Sarebbe opportuno, in via preventiva, allegare la sentenza di interdizione ad una lettera inviata a tappeto a tutte le finanziarie più note, in modo da evitare situazioni di questo tipo.
Non esistono banche dati in materia di interdizione … sarebbero in contrasto con la normativa in materia di privacy!!!

Cordiali saluti.

Fonti: