Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

Richiedi consulenza legale

2 Consulenze:

1 - Pignoramento equitalia coniuge in comunione dei beni





Mia moglie sta ricevendo delle cartelle esattoriali di Equitalia relative a dei contributi inps che non ha pagato... Noi siamo sposati in comunione dei beni, ma tutti i beni di valore (casa, automobili, c/c) sono stati acquistati da me e quindi a mio nome tanti anni fa prima del matrimonio, quindi lei non ha nulla di intestato, nulla di nulla.
Vorrei sapere: se mia moglie continua a non pagare Equitalia, se avviano la procedura di pignoramento, possono arrivare ai beni intestati a me o comunque su cosa possono cercare di procedere ??? Grazie.



RISPOSTA



I beni acquistati dal marito, prima del matrimonio, non entrano a far parte della comunione dei beni, ai sensi dell'articolo 179 I comma lettera A del codice civile. Tali beni non potranno mai essere sottoposti a pignoramento da parte di Equitalia.

Art. 179 del codice civile. Beni personali.

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;


I beni che fanno parte della comunione dei beni, rispondono dei debiti del singolo coniuge, nei modi e nella misura (fino al 50%) di cui all'articolo 189 del codice civile.

Art. 189 del codice civile. Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.

I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato (50%), rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.

I beni facenti parte della comunione legale dei coniugi, risponderanno nella misura del 50% (quota di tua moglie) dei debiti di tua moglie con Equitalia.
Quali sono i beni che entrano a far parte della comunione legale ? Ce lo dice l'articolo 177 del codice civile.
Ci sono “aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio” ?

Art. 177 del codice civile. Oggetto della comunione.

Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - I beni della comunione legale rispondono nella misura del 50% dei debiti personali del singolo coniuge





Buongiorno ho una domanda relativa ad una vicenda che riguarda i miei genitori (attualmente divorziati).
I miei genitori si sono sposati nel 1966 in regime di comunione dei beni. Come risulta da atto di separazione del 2007 mio padre ha cominciato a vivere fuori casa negli anni '90. In quegli anni ha stabilito residenza diversa da quella di mia madre e ha creato una ditta individuale per conto suo.

RISPOSTA

La diversa residenza anagrafica è irrilevante ai fini della presente consulenza.
Si applicano le norme in materia di comunione legale dei beni, a prescindere dalla comune residenza anagrafica dei coniugi.



Durante l'esercizio di questa ditta individuale ha accumulato diversi debiti soprattutto fiscali.

RISPOSTA

Si applica l'articolo 189 II comma del codice civile, trattandosi di debiti personali del singolo coniuge.
Ne risponde in prima battuta il patrimonio del singolo coniuge e successivamente il 50% dei beni caduti in comunione legale.
Non ne risponde né la quota del 50% dei beni della comunione appartenente all'altro coniuge, né i beni personali dell'altro coniuge.
Art. 189 del codice civile. Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.
I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.



Nel 2007 i miei genitori si separano e la casa comune viene assegnata a mia madre. Si scopre che la casa non è mai stata accatastata e poco dopo la separazione mia madre effettua la regolarizzazione catastale della casa, che a quel punto era intestata solo a lei.

RISPOSTA

Il bene non è mai entrato nella comunione legale dei coniugi.



Intorno al 2016 mia madre vende la casa, libera da ogni ipoteca, (mia madre non ha mai avuto debiti). Nel 2019 c'è stata sentenza di divorzio. Adesso dopo il divorzio ha comprato una nuova casa dove vive.

RISPOSTA

La mamma non deve avere nessun timore.



Ci chiediamo se i pregressi debiti fiscali di mio padre, accumulati a causa della ditta individuale, quando lui ha cambiato residenza rispetto a quella di mia madre negli anni '90, possano in qualche modo essere ricondotti a mia madre anche dopo il divorzio.

RISPOSTA

No.
Possono essere ricondotti soltanto al 50% dei beni caduti nella comunione dei beni, prima della separazione del 2007 (ad esempio gli acquisti fatti insieme dai due coniugi, durante il matrimonio).
Non sono certamente riconducibili a questo immobile acquistato di recente.



Se sì, ci chiediamo se, in virtù del fatto che in passato mia madre era in comunione di beni con mio padre, il fisco potrebbe rivalersi sulla nuova casa di mia madre acquistata dopo il divorzio, qualora non trovasse soddisfazione sui beni di mio padre? Grazie.

RISPOSTA

Assolutamente no, nessuna norma di legge prevede questo.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

Richiedi consulenza legale

Effettua una ricerca per materia:

Diritto del Lavoro Separazione e divorzio Diritto Civile Diritto PenaleereditaCondominioFisco e TributiDiritto AmministrativoApprofondimenti Tematici