Pignoramento equitalia coniuge in comunione dei beni





Mia moglie sta ricevendo delle cartelle esattoriali di Equitalia relative a dei contributi inps che non ha pagato... Noi siamo sposati in comunione dei beni, ma tutti i beni di valore (casa, automobili, c/c) sono stati acquistati da me e quindi a mio nome tanti anni fa prima del matrimonio, quindi lei non ha nulla di intestato, nulla di nulla.
Vorrei sapere: se mia moglie continua a non pagare Equitalia, se avviano la procedura di pignoramento, possono arrivare ai beni intestati a me o comunque su cosa possono cercare di procedere ??? Grazie.



RISPOSTA



I beni acquistati dal marito, prima del matrimonio, non entrano a far parte della comunione dei beni, ai sensi dell'articolo 179 I comma lettera A del codice civile. Tali beni non potranno mai essere sottoposti a pignoramento da parte di Equitalia.

Art. 179 del codice civile. Beni personali.

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;


I beni che fanno parte della comunione dei beni, rispondono dei debiti del singolo coniuge, nei modi e nella misura (fino al 50%) di cui all'articolo 189 del codice civile.

Art. 189 del codice civile. Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.

I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato (50%), rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.

I beni facenti parte della comunione legale dei coniugi, risponderanno nella misura del 50% (quota di tua moglie) dei debiti di tua moglie con Equitalia.
Quali sono i beni che entrano a far parte della comunione legale ? Ce lo dice l'articolo 177 del codice civile.
Ci sono “aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio” ?

Art. 177 del codice civile. Oggetto della comunione.

Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: