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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
2 Consulenze:
1 - Apertura di luci sul muro attiguo al confine con la proprietà del vicino
Salve, esprimo in breve gli eventi che si sono susseguiti nell'arco di 5 anni al fine di ottenere un vostro parere. Grazie.
- dal 1984: terreno proprietà A a livello superiore rispetto proprietà B.
- Anno 2008-2009: realizzazione muro di cinta all'interno del proprio confine (proprietà: A); il tutto facente parte di un progetto regolarmente approvato e nulla osta ex genio civile ottenuto.
- Anno 2011-2013: durante le fasi di scavo per la costruzione dell'edificio a causa della scarsa consistenza del terreno, tramite una relazione geologica-geotecnica è stata accertata la necessità di abbassare il piano di posa delle fondazioni.
A causa di ciò è stato ricavato un locale a ridosso del muro di confine che comunque si trova nella proprietà A.
Sullo stesso locale completamente interrato sono stati ricavati 4 fori per sola luce ed aria ad un'altezza di mt 2.50 da quota 0,00 del locale stesso.
Il tutto premesso al fine di capire se con il locale interrato e i fori realizzati ho effettuato un illecito in termini di distanze o in qualcos'altro tale da arrecare problemi al confinante riportato negli allegati con la lettera B.
Attendo una risposta per sapere il costo del vostro servizio che apprezzo molto.
Grazie.
RISPOSTA
L’apertura non avente i caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consente di affacciarsi e guardare sul fondo vicino, è considerata come luce ed è soggetta al relativo regime. Ai sensi dell'articolo 902 del codice civile [2], il vicino ha diritto di pretendere che le luci che hai creato siano compatibili con quanto previsto dall'articolo 901 [1] del codice civile.
Direi che per essere compatibili con la legge, tali luci dovrebbero avere un'inferriata !
PER IL RESTO SONO COMPATIBILI CON LA LEGGE !!!
Art. 901 del codice civile. Luci. [1]
Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.
Poiché non si tratta di muro comune, non è applicabile il secondo comma dell'articolo 903 del codice civile.[3]
Art. 903 del codice civile. Luci nel muro proprio o nel muro comune. [3]
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui. Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Obbligo di istallare un'inferriata alla finestra del vicino per garantire sicurezza al giardino
Nel giardino del mio immobile, vi è una finestra di un seminterrato di proprietà del mio vicino.
È una luce, poiché non ha affaccio e vedute.
Il proprietario si rifiuta di mettere una grata / inferiate PER EVITARE CHE LO STESSO O ALTRI, AFFITTA A VOLTE , SI INTRODUCANO NEL MIO GIARDINO SENZA PERMESSO.
RISPOSTA
Ai sensi dell'articolo 901 del codice civile, le luci che si aprono sul fondo del vicino devono essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati.
È fatto obbligo di posizionare una grata per garantire la tua sicurezza.
Fermo restando che se qualcuno si introduce nel tuo giardino, puoi querelarlo per violazione di domicilio, reato di cui all'articolo 614 del codice penale: “il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dalla notizia del reato, a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 124 del codice penale.
In più continua ad insistere sulle distanze delle mie piante, ma so che trattandosi di luce, appunto non ha nessun diritto.
RISPOSTA
Confermo, fermo restando l'obbligo di lasciar entrare aria e luce nel locale seminterrato.
L'amministratore informato della vicenda mi ha consigliato di consultare un legale.
Sono già andata in polizia ad informarmi per poter denunciare il soggetto per violazione di proprietà privata.
RISPOSTA
Devi avere le prove che è entrato nel tuo giardino, per querelarlo per violazione di domicilio. Ti consiglio di installare una telecamera di sicurezza nel tuo giardino, in modo che la telecamera stessa funga da deterrente per il tuo vicino.
Vorrei scrivere una raccomandata a tutti, dove faccio valere i miei diritti sul mio giardino.
Per anni, il vicino del seminterrato con luce nel mio giardino, mi ha tagliato le mie piante rivendicando diritti di distanza e non solo di aria e luce!
Grazie
RISPOSTA
Ecco la raccomandata richiesta.
Egr. Dott. Xxxxxxxxx, la presente per significarLe quanto segue: |