Decreto del fare: limiti al pignoramento della prima casa
Gentile Staff,
causa sopravvenuta indisponibilità finanziaria,ho maturato un pignoramento immobiliare,già trascritto,da parte del condominio,dell'appartamento che occupo.
E' l'unica proprietà,divisa al 50 % con mio fratello,avuta in eredità da nostro padre.
La abitiamo insieme da 21 anni, mio fratello non ha reddito ed io vivo,carte alla mano, con l'assegno sociale INPS,reddito annuale poco più di cinquemila euro. So che esiste un Decreto del Fare,e vorrei sapere se potrei "fare" qualcosa anch'io in merito.Una Vostra cortese risposta per noi sarebbe molto importante.Grazie.
Scusandomi per il disturbo,porgo cordiali saluti.
I limiti al pignoramento della prima casa introdotti con il decreto del fare, si applicano soltanto se il creditore procedente è Equitalia; in questo caso, il creditore procedente non è Equitalia, ma il condominio, quindi non si applicano i limiti del decreto del fare.
L'art. 76, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, modificato dall’art. 52, comma 1, lettera g) del D.L. 69/2013, meglio conosciuto come “Decreto del fare”, disciplina l’interruzione delle procedure esecutive sugli immobili adibiti a “prima casa”, intraprese da Equitalia e soltanto da Equitalia. Tali immobili devono rappresentare gli unici di proprietà del debitore, nonché devono essere adibiti ad uso abitativo e il contribuente vi deve risiedere anagraficamente.
Tanto premesso se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, esso non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l'immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli). Equitalia non può pignorare inoltre immobili per crediti inferiori a 20.000 € La legge n. 16/2012 art.3 c.7, in vigore dal 2 marzo 2012 stabilisce che l’agente della riscossione - Equitalia può procedere all’espropriazione immobiliare – e quindi, prima, anche all’iscrizione dell’ipoteca – solo se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 20.000 euro.
Tanto premesso consiglio di inviare al condominio una proposta di saldo e stralcio del debito, visto che dalla vendita all'asta dell'immobile pignorato, in considerazione dell'attuale crisi del mercato immobiliare, il creditore riuscirà a malapena a coprire le spese del procedimento di espropriazione. Fai presente che a parte l'immobile non hai nulla da pignorare, visto che l'assegno sociale è inferiore a 500 euro al mese.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Nome Cognome
Indirizzo
CAP Città
Nome condominio
Indirizzo
Cap Città
Raccomandata A.R.
Oggetto: proposta procedura di saldo a stralcio
Il sottoscritto ____________, nato a ____________ il __________, residente in ________________________ Provincia di ____ Via _______________ C.A.P. _________ Codice Fiscale ________________
Con riferimento all'importo _____ euro, per il quale siete ancora creditore nei miei confronti della somma complessiva di _____ euro, circa il quale si è proceduto al pignoramento del 50% dell'immobile ubicato in ________________
RICHIEDE
per sopravvenute difficoltà economiche l'estinzione del debito con procedura di saldo a stralcio per l’importo di ____ euro comprensivi di capitale, interessi, da effettuarsi entro e non oltre il __/__/______.
Resto in attesa di un vostro riscontro.
Luogo e data
Firma _______________________________
Fonti:
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
- DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
- DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.