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4 Consulenze:

1 - Truffa contrattuale acquisto auto usata da privato, vizio occulto





Salve, ho acquistato un'auto xxxxxxxxxxxxx di un privato a maggio 2017 attraverso il portale internet xxxxxxxxxx. Io sono residente in provincia di Foggia, ma il venditore è della provincia di Latina. L'auto è stata acquistata con assegno e contanti ed è stato firmato un foglio dove appunto davo questi soldi. Attraverso le telefonate e la visita all'auto mi era stato detto che l'auto era perfetta e non aveva problemi. L'auto appena in viaggio aveva un brutto odore di olio bruciato, e qualche giorno dopo la porto dal meccanico per effettuare un cambio dell'olio. Da quel mese fino a dopo l'estate l'auto necessita di un litro e mezzo di olio ogni pieno di gasolio. Il meccanico pensa sia un problema delle fasce o turbina quindi un vizio occulto e costoso, ma conosciuto secondo lui dal vecchio proprietario. Inoltre questo mese il meccanico ha scoperto che un tubo della turbina era rotto sfiatando parte dello scarico nell'abitacolo. Ho dovuto spendere circa 700€ per sostituzione tubo della turbina e rettifica della turbina senza però risolvere il problema, infatti l'auto continua a bruciare sempre più olio.
Mi chiedo se ho la possibilità di denunciare il vecchio proprietario per truffa.
Ho registrazioni e messaggi dove lui diceva che l'auto era perfetta e non bruciava olio ed il motivo per cui la vendeva era il passaggio ad un auto con cambio automatico

RISPOSTA



A mio parere, la presente vertenza non può essere risolta utilizzando tanto gli strumenti penalistici, quanto quelli messi a disposizione dal codice civile.

Secondo l'articolo 640 del codice penale, commette il reato di truffa colui che “con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.

CON ARTIFIZI O RAGGIRI …

INDUZIONE ALL'ERRORE DA PARTE DEL TRUFFATO

DANNO INGIUSTO A CARICO DEL TRUFFATO

PROFITTO ALTRETTANTO INGIUSTO A CARICO DEL TRUFFATORE.

Sul piano probatorio, quindi, al fine di configurare il reato di truffa, è necessaria la sussistenza del collegamento causale tra artifizi e raggiri ed induzione all’errore, da verificare in concreto e non in via meramente potenziale oppure ipotetica. E' quanto sentenziato dalla giurisprudenza costante della corte di cassazione !

E' evidente che il venditore era perfettamente a conoscenza del problema dell'olio (l'avrà pur guidata questa automobile, prima di venderla … ), al momento della vendita, quindi ritengo che sia configurabile il reato di truffa, ai sensi dell'articolo 640 del codice penale.
Una truffa in ambito contrattuale, stante la mala fede del venditore e l'induzione in errore attraverso messaggi subdoli ed artificiosi. A mio parere tuttavia, non è questa la strada da seguire … poi per carità, puoi anche presentare denuncia per truffa presso la procura della Repubblica o presso i carabinieri/polizia … Occorre presentare atto di citazione al tribunale civile, per chiedere la risoluzione del contratto per vendita “aliud pro alio”, ossia vendita di una cosa diversa da quella pattuita, quindi un bene inservibile al compratore.

Ti invito a scrivere su qualsiasi motore di ricerca il lessema "risoluzione vendita aliud pro alio", per approfondire l'argomento.

In estrema sintesi, passo ad indicarti il vantaggio di una risoluzione aliud pro alio. L’aliud pro alio consente al compratore di incominciare un’ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 del codice civile scevra dei limiti temporali di cui all'articolo 1495 del codice civile, previsti per l'azione di risoluzione per vizi del bene oggetto di vendita e per mancanza di qualità essenziali di cui all'articolo 1497 del codice civile.

Art. 1495 del codice civile.

Termini e condizioni per l'azione.
Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.

Art. 1497 del codice civile.

Mancanza di qualità.
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento , purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495.

Immagino che tu non abbia inviato al venditore nessuna raccomandata a/r di segnalazione del difetto occulto, negli otto giorni successivi alla sua scoperta.
Il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 1495 del codice civile, comporta la decadenza dall'azione, salvo agire per la risoluzione aliud pro alio, ossia la vendita di un bene completamente differente da quello pattuito … praticamente inservibile, proprio come l'auto usata in questione.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Annullamento per dolo del contratto auto con contachilometri taroccato





Salve ho diversi problemi riguardo l'acquisto di un'auto usata;

Domenica vado dal concessionario a ritirare l'auto, pago il saldo e vengo a casa con la macchina, il giorno dopo mi chiama e mi dice che si è dimenticato di farmi pagare la " messa in strada " , io subito ho pensato di non pagarla ma dopo alcuni giorni mi chiama ancora e minacciandomi dice che se non gli paga la messa in strada non mi fa il trapasso della macchina quindi mi reco in una agenzia pratica per chiedere informazioni e mi consiglia vivamente di pagarla perchè la macchina rimane ancora intestato al concessionario e perdo i soldi che ho pagato quindi faccio il bonifico e lui modifica a biro il contratto aggiungendo anche questa spesa, quindi chiedo se posso riavere i soldi indietro visto la modifica del contratto in un secondo momento.

RISPOSTA



La risposta “teorica” alla tua domanda è piuttosto scontata. Se il contratto è stato modificato unilateralmente, in un momento successivo rispetto alla conclusione dello stesso, hai diritto di chiedere il rimborso della somma di denaro che ti è stata letteralmente estorta!
La risposta “concreta” è ben differente!
Come dimostrare al giudice di pace che il contratto si è concluso in data 2 luglio 2019, senza contemplare il costo della messa in strada, pari a 470,00 euro, pur tuttavia, senza il tuo consenso, tale voce contrattuale è stata aggiunta successivamente, in modo unilaterale dal venditore, con un modo di fare a dir poco estorsivo?!

Il venditore si difenderà dicendo che al momento della sottoscrizione, le parti di comune accordo, hanno apportato quella correzione.
Se il venditore ti avesse inviato anche soltanto una email, con la quale ti minacciava di bloccare il passaggio di proprietà dell'auto, avresti quanto meno un indizio grave e preciso della modifica unilaterale del contratto!
Qualsiasi contratto ha forza di legge tra le parti è può essere modificato soltanto con il mutuo consenso del venditore e dell'acquirente.

Art. 1372 del codice civile - Efficacia del contratto.
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.


Tanto premesso, da un punto di vista probatorio, quali strumenti sono a tua disposizione per dimostrare la successiva modifica unilaterale del contratto?
Temo che tu non abbia prove idonee a corroborare la tua tesi.



Verso fine giugno mi succede un guasto alla macchina, contatto il venditore per la garanzia e scopro che ancora non l'ha attivata, mi dice di aspettare qualche giorno così dopo alcuni giorni mi manda la garanzia, la porto in officina convenzionata per la riparazione che ho dovuto pagarla in parte io e salta fuori la sorpresa che la macchina gli sono stati tolti molti km, quindi volevo sapere come devo comportarmi in questo caso visto che sul certificato di conformità ha dichiarato che la macchina è in buono stato ed in effetti non è così e ha dichiarato un chilometraggio inferiore al reale ( ho le prove scritte di officina Audi che dichiarano nel 2013 la macchina aveva 153000 e l'ho comprata a 152000, inoltre l'ultima revisione del 2017 dichiarava 128000Km).

Quali sono le possibilità che posso avere se non per la restituzione dell'auto ma almeno di uno sconto.

RISPOSTA



Tanto per cominciare, consiglio di denunciare il venditore per truffa, reato di cui all'articolo 640 del codice penale, visto che ha taroccato il contakilometri: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”.

Consiglio di chiedere l'annullamento del contratto per dolo (vizio del consenso, secondo il codice civile), come previsto dalla Corte di Cassazione, sez. II, sentenza del 2 febbraio 2012 n. 1480; il dolo, quale vizio del consenso, è disciplinato dagli artt. 1439 e 1440 del codice civile.
Affinché il dolo del venditore determini l'annullabilità del contratto di vendita dell'auto occorre:

1)il raggiro o artificio consistente nell'alterazione del contachilometri;

2)l'errore del raggirato relativamente ai dati indicati dal contachilometri non sono corrispondenti a quelli reali;

Il "dolo" quale causa di annullamento del contratto (ai sensi dell' art. 1439 codice civile), può anche consistere nel nascondere alla conoscenza altrui, il reale kilometraggio del veicolo (dolo omissivo). In subordine, qualora il giudice ritenesse di applicare l'articolo 1440 del codice civile (dolo incidente), il venditore sarebbe condannato ad un risarcimento danni pari alla differenza di valore tra un veicolo con i km taroccati ed un veicolo con i km effettivi … tuttavia il contratto resterebbe valido!
Di seguito, le norme del codice civile, in materia di dolo nei contratti di vendita.
Art. 1439 del codice civile - Dolo.
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.


Art. 1440 del codice civile - Dolo incidente.
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.

Art. 1441 del codice civile - Legittimazione.
L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.
L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.


Art. 1442 del codice civile - Prescrizione.
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.
L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere.


A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

3 - Acquisto auto usata da un venditore privato, senza garanzia contrattuale





Ho venduto 1 mese fa la mia auto del 2007 con 105,000 km in ottime condizioni Interni perfetti, esternamente perfetta superaccessoriata funzionante in tutto.
L'acquirente la vede 2 volte, la prova su strada e convinto l'acquista.
la macchina al passaggio di proprietà la intesta alla moglie, paga in contanti e torna in auto al suo paese a 180 km da dove vivo io. Dopo 2 settimane mi chiama uno sconosciuto che mi insulta in tutti i modi denigra l'auto in una maniera indecente e assurda dandomi della truffatrice perchè gli ho venduto una schifezza di macchina. Mi chiede 1600 euro per riparazioni varie senza specificare, oltre a dirmi che si è rotta la turbina che era difettata, questo signore dopo si presenta come fratello di quello che ha provato l'auto e praticamente la usa lui. Ho chiesto spiegazioni dettagliate sul presunto problema ma è stato vago. Mi ha tempestato di telefonate ma ancora non mi ha mandato questo presunto preventivo del meccanico, giusto per vedere cosa si sono inventati visto che l'auto gli è stata data funzionante. Mi sta tormentando con messaggi e telefonate, cosa posso fare...gli ho anche detto che voglio l'auto indietro e restituisco quello che mi hanno pagato, ma non vuole, vuole i soldi...grazie per un consiglio su cosa devo fare , vorrei eliminare ogni contatto mi stanno stressando, mi rivolgo ad un legale?

 

RISPOSTA

 

Il contratto relativo alla vendita dell'autovettura è valido ed efficace, per i seguenti motivi:

-si tratta di una vendita da privato a privato, quindi una vendita priva di garanzie legali o contrattuali, al contrario di quanto previsto in caso di vendita da un concessionario

-l'auto è stata provata su strada dall'acquirente (un delegato dell'acquirente) che l'ha trovata conforme alle sue esigenze

-l'acquirente dell'auto, ossia la moglie, è l'unico soggetto che ha facoltà di muovere eccezioni relative ai vizi del bene oggetto di compravendita. Non potrebbe farlo suo marito, né suo cognato! L'attuale intestatario del veicolo non ha mai eccepito nulla nei confronti del bene oggetto di vendita

-anche in caso di presenza di vizi occulti, la moglie avrebbe dovuto denunziare il vizio al venditore, nei termini e con le modalità previste dalla legge

-se è vero che ai sensi dell'articolo 1490 I comma del codice civile, “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”, è anche vero che “il compratore (ossia la moglie) decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta”

Sono trascorsi oltre otto giorni dalla vendita del veicolo ed anche dalla scoperta del presunto vizio occulto e non hai ricevuto una raccomandata a/r dall'acquirente, ossia la moglie, con richiesta di risoluzione del contratto oppure di riduzione del prezzo, ai sensi dell'articolo 1492 I comma del codice civile.

Il contratto di vendita, anche in caso di presenza di problemi occulti alla turbina, è ormai perfezionato ed inoppugnabile da parte del compratore che, fino ad oggi, non ha avuto nulla da eccepire nei tuoi confronti, né verbalmente né per iscritto.

Cosa fare ? Inserire nel filtro molestie del tuo smartphone questi signori che non hanno nemmeno titolo per contattarti telefonicamente. Soltanto la moglie potrebbe farlo ...
Non è necessario rivolgersi ad un avvocato!
… che si rivolga l'acquirente dell'auto all'avvocato, se ritiene che il contratto di vendita possa essere impugnato!

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

4 - Truffa contrattuale auto usata: guarnizione della testata bruciata, diritto al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione, difetto di conformità veicolo si è accesa la spia del motore.





Buonasera, ho comprato un' auto da un concessionario circa tre mesi fà, già dopo qualche giorno ho iniziato ad avere problemi.
Ora è dal meccanico ( della casa madre ) perché si è accesa la spia del motore e lo stesso ha iniziato fare dei rumori strani.
Purtroppo da una prima diagnosi si è verificato che il problema è molto grave (Guarnizione della testata bruciata e possibile interessamento delle valvole ).

RISPOSTA

Non esiste soltanto la garanzia convenzionale sottoscritta dal concessionario al momento dell'acquisto.
In questo caso, devi attivare la garanzia del Codice del Consumo - Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che copre l'arco temporale di due anni dalla consegna del bene (articolo 132 del Codice del Consumo) e che deve essere fatta valere dal consumatore entro due mesi dalla scoperta del difetto, sempre tramite denunzia a mezzo raccomandata a/r ovvero email/pec.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 130 rubricato “diritti del consumatore”, “in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto”.



La macchina ha una garanzia di 1 anno, la quale però non mi riconosce tutti i danni perché l'auto è datata (2007).

RISPOSTA

E' indispensabile esaminare la garanzia di un anno, convenzionalmente concordata con il concessionario.



Per me il concessionario ha occultato il fatto che la macchina avesse dei problemi.

RISPOSTA

Se il problema emerge nei primi sei mesi dall'acquisto dell'auto usata, si presume che i difetti di conformità fossero esistenti gia’ a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità, salvo prova contraria a carico del rivenditore professionista. Diciamo che l'onere della prova ricade interamente sul concessionario: sarà lui a dover dimostrare al giudice del tribunale civile che, al momento della consegna, l'auto non aveva alcun problema tecnico o meccanico.



Ho scoperto che tra i documenti dell'auto c'era una fattura di un meccanico che ha caricato il mezzo con il carroattrezzi solo qualche mese prima che io la comprassi.

RISPOSTA

Si tratta di un grave indizio dell'esistenza del problema già al momento dell'acquisto. Ad ogni modo, non tocca a te dimostrare che l'auto aveva il problema al momento dell'acquisto.
Sarà il rivenditore a dimostrare che l'auto era esente da problemi, al momento della consegna all'acquirente, poiché il difetto si è manifestato nei primi sei mesi dall'acquisto dell'auto usata.



Anche lì si era accesa la spia del motore e il surriscaldamento dello stesso.
A detta del mio meccanico quello è stato il primo sintomo. Vi chiedo se è possibile rivalermi sul venditore per l'intero importo del danno. Grazie.
Distinti Saluti.

RISPOSTA

Sicuramente sì, fatta salva la possibilità per il rivenditore di sostituire il pezzo rotto, con uno perfettamente funzionante (anche se usato; non deve essere necessariamente nuovo, considerato che l'auto è immatricolata nel 2007).
Di seguito, la querela penale per truffa contrattuale, da presentare in Procura della Repubblica.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI…………………..
ATTO DI QUERELA


Il/La sottoscritto xxxxxxxxxxxx, nato/a a ……………….………………… il ………… residente in …………………………………............................................. codice fiscale ….................................... Fa atto di querela nei confronti del legale rappresentante della xxxxxxxx SRL sig. xxxxxxxx, che ha agito a sua volta quale legale rappresentante della xxxxxxxx Autoveicoli SRL con sede in Rimini, via dell'Industria n. xx, per i fatti che qui di seguito si espongono:
Il sottoscritto xxxxxxxxxxx ha acquistato in data 6 agosto 2022 un' auto usata xxxxxxx targata xxxxxxxx, immatricolata nel mese di aprile 2007 con 108.000 Km, al prezzo di 3.900 euro (di cui 300 euro di caparra) dal suddetto concessionario; già dopo qualche giorno dall'acquisto, l'auto usata ha iniziato ad avere problemi, fino al momento in cui si rendeva necessaria portarla dal meccanico della casa madre, essendosi accesa la spia del motore che aveva iniziato fare dei rumori strani. Da una prima diagnosi è emerso un problema è molto grave: Guarnizione della testata bruciata e possibile interessamento delle valvole.
La macchina ha una garanzia di 1 anno, tuttavia secondo il concessionario questa garanzia non riconoscerebbe la riparazione di questo danno; il concessionario in realtà ha occultato il fatto che la macchina avesse dei problemi sin dal momento della consegna al cliente.
Tra i documenti dell'auto c'era una fattura di un meccanico che ha caricato il mezzo con il carroattrezzi solo qualche mese prima che il sottoscritto la comprasse. Per la precisione, si era accesa la spia del motore e si era verificato il surriscaldamento dello stesso.
Nonostante nel contratto di vendita dell'auto sia riportato quanto segue:
-L’Acquirente/Beneficiario dichiara, altresì, di essere a conoscenza della circostanza che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 135 – ter del D.lgs.206/2005 Codice del Consumo, in caso di difetto di conformità, ha diritto “al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione”
-L’Acquirente dà atto di convenire che, in relazione al disposto dell’art. 133 comma 1 del D.lgs.206/2005 Codice del Consumo aggiornato, il Venditore deve prestare la garanzia legale di conformità e pertanto, è obbligato a consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
-GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA’: è prevista e normata dal D. Lgs. 206/2005 Codice del Consumo (articoli 128 e ss.) e tutela il Consumatore in caso di acquisto di prodotti difettosi, che funzionino male o non rispondano all’uso dichiarato dal Venditore od al quale quel bene è generalmente destinato.
-RIPARAZIONE: sostituzione, ripristino o rigenerazione degli organi o parti di essi guasti, tale da riportare il veicolo agli standards qualitativi conformi al contratto di vendita, tenuto conto di tempo, utilizzo pregresso, e kilometraggio complessivo sviluppato, senza produzione di indebito vantaggio economico all’Acquirente (art. 2041 Codice Civile);
ragione per la quale è prevista la possibilità di richiedere all’Acquirente/Beneficiario, una partecipazione ai costi in quota parte, proposta e concordata.
-USURA O DEGRADO: normale deterioramento degli organi, parti o componenti del veicolo, a seguito del normale utilizzo cui lo stesso è destinato, determinato dalle sue caratteristiche strutturali e progettuali, età, chilometraggio complessivo sviluppato, manutenzioni ricevute nel tempo e come tale non rientrante nelle tutele previste dal D.Lgs. 206/2005 Codice del Consumo. Sono imputabili ad usura, guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti. (come il battistrada di uno pneumatico divenuto liscio = è usurato non guasto).
Sussistono pertanto gli artifizi e raggiri di cui all'articolo 640 del codice penale, norma che punisce colui che commette il reato di truffa: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”.

Tanto premesso, il sottoscritto CHIEDE

che l’Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ……………, esaminati i fatti sopra narrati, proceda nei confronti di …………… che si è reso responsabile di avermi indotto, tramite artifizi e raggiri, in errore e procurandosi un ingiusto profitto, arrecandomi un danno, rendendosi, altresì, meritevoli della pena prevista ex art. 640 del codice penale.
Con espressa riserva di costituzione di parte civile nell’eventuale procedimento penale.
Chiedo, inoltre, sin d’ora la punizione del responsabile e di essere avvisato in caso di eventuale richiesta di archiviazione da parte della Procura ex art. 406 e 408 c.p.p.
Dichiaro, altresì, di oppormi alla definizione del procedimento tramite, eventuale ove applicabile, decreto di condanna.

Si richiede l'acquisizione dei seguenti documenti di prova che si producono in allegato alla presente querela:
1) copia contratto di compravendita auto usata
2) copia garanzia allegata al contratto di compravendita auto usata

Luogo, data ………………………….
Firma …………………………………………

Fonti:

 

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