Assegnazione della casa familiare di proprietà dei genitori del marito
Buongiorno, sono italiano residente a Roma, ho sposato una ragazza russa, vorrei farle prendere la residenza a Tivoli a casa dei miei genitori, dove viviamo tutti insieme, anche se io, ribadisco, ho la residenza a Roma. Sono andato all'ufficio anagrafe di Tivoli, dove mi hanno detto che mio padre deve dichiarare, che autorizza mia moglie a entrare a far parte del suo nucleo familiare, altrimenti non è possibile portare lì la residenza e vivere tutti sotto lo stesso tetto. La domanda è: adesso le cose vanno bene, ma se un giorno mia moglie volesse, potrebbe aver diritto a chiedere soldi o parte della casa, soprattutto dopo la morte dei miei genitori?
Ovviamente se avete consigli o soluzioni migliori, vi ringrazio anticipatamente.
Le pretese economica della moglie (in generale le pretese del coniuge economicamente debole) prescindono dalle questioni legate alla residenza.
I primi due commi dell'articolo 156 del codice civile prevedono quanto segue: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
In concreto, residenza o non residenza presso la casa dei tuoi genitori, in caso di separazione, se il marito percepisce un reddito di 1500 euro al mese, se la moglie è una casalinga, è ragionevole pensare che il marito dovrà versare alla moglie un assegno mensile pari all'incirca a 450 euro!
Passiamo agli aspetti relativi alla questione “attribuzione casa familiare” in caso di separazione/divorzio. Il quadro di partenza è il seguente: coppia senza figli, marito con reddito, moglie casalinga.
Fintanto che saranno in vita i tuoi genitori, in caso di separazione legale tua moglie dovrà cercare un'altra abitazione. Ovviamente l'assegno di mantenimento che dovrai versare in favore della moglie sarà quantificato anche in ragione del canone di locazione che la moglie dovrà versare mensilmente.
Alla morte dei tuoi genitori, l'immobile divenuto “casa familiare” a tutti gli effetti, potrebbe essere attribuito alla moglie, specialmente in presenza di figli minori.
Diversamente l'immobile resterebbe nella disponibilità del marito, tuttavia quest'ultimo dovrebbe farsi carico, almeno parzialmente, dell'onere del canone di locazione che sorgerebbe in capo alla moglie, in sede di quantificazione dell'assegno di mantenimento.
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare si fonda sul principio, ormai cristallizzato, dell’interesse della prole. Più precisamente l’assegnazione della casa familiare, in ossequio al principio dell’interesse della prole, comporta l’assegnazione della casa al genitore collocatario anche se proprietario dell’immobile è l’altro coniuge. Di conseguenza quest’ ultimo è costretto ad abbandonare la casa portando con sé i soli effetti personali.
Art. 337 sexies del codice civile – Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
“Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643[…]”
Tanto premesso, avete figli?
Mi sembra di capire di no!
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 156, 337 del codice civile