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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

2 Consulenze:

1 - Contratto di assistenza vitalizia in favore del figlio che si obbliga del mantenimento del genitore invalido





Buonasera, avrei bisogno di consulenza sul seguente tema:
Signora di 87 anni vedova invalida che percepisce assegno sociale e indennità di accompagnamento che vive in casa di proprietà di:
1) sua per 8/18 e con diritto di abitazione essendo coniuge superstite
2) del figlio per 5/18
3) del nipote per 5/18 in quanto erede dell’altro figlio deceduto
Dato che i redditi della signora non sono sufficienti a coprire i costi della casa e gli alimenti per il suo sostentamento, il dovere per legge ad erogare gli alimenti alla suddetta spetta solo al figlio o anche al nipote?

RISPOSTA

Spetta soltanto al figlio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 433 del codice civile. In presenza del figlio, l'obbligo così detto “alimentare”, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, non ricadrà sul nipote in linea diretta. Il nipote dovrà mantenere il nonno, soltanto in assenza di figli, come prevede l'articolo 433 del codice civile … e non “in assenza del padre, figlio del nonno” ... la legge non prevede questa fattispecie!!!
Art. 433 del codice civile. Persone obbligate
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Non dobbiamo confondere le norme in materia di rappresentazione ereditaria con quelle relative all'obbligo alimentare di cui alla norma predetta del codice civile.



Eredi della casa di proprietà della signora sono il figlio e il nipote che alla sua morte erediteranno 4/18 ciascuno della sua proprietà divenendo pertanto proprietari per 1/2 ciascuno.
In attesa di un vostro riscontro,
Cordialità

RISPOSTA

La signora potrebbe stipulare in favore del figlio, un contratto di vitalizio assistenziale, in modo da riequilibrare i rapporti con il nipote, soggetto sul quale non ricade alcun obbligo di mantenimento. Il contratto in questione ha quale oggetto la cessione della proprietà di un immobile in cambio di prestazioni di cura, assistenza, vitto e alloggio da parte della cessionaria.
La signora potrebbe cedere la sua quota immobiliare al figlio, in cambio dell'assistenza vitalizia e della contribuzione economica a tutte le ingenti spese che si rendono necessarie stante l'età avanzata ed il conseguente quadro clinico.
Oppure potrebbe lasciare con testamento al figlio, oltre alla quota di legittima, anche la quota disponibile, sempre nell'ottica di riequilibrare i rapporti giuridici tra figlio e nipote.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

2 - Contratto di vitalizio assistenziale tra i coniugi ed i due rispettivi figli avuti da precedenti matrimoni





Buonasera vorrei porvi una domanda, io e mia moglie siamo coniugati e siamo proprietari di una abitazione acquistata in comunione. Ciascuno di noi ha un figlio avuto da precedenti matrimoni. Vorrei sapere come fare per tutelare i figli in parte uguali al momento del decesso di uno di noi sapendo che se uno di noi muore prima, una parte dell’eredità viene divisa fra il coniuge rimanente è il figlio legittimo e di conseguenza quando muore l’altro coniuge rimane l’altra quota maggiorata all’altro figlio legittimo.
Spero di essere stato chiaro.
In attesa di un vostro preventivo vi saluto cordialmente.

RISPOSTA

Il problema può essere risolto con un contratto di vitalizio assistenziale tra i coniugi ed i due rispettivi figli.
La norma di riferimento di questo particolare contratto è l’articolo 1872 del codice civile: “La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale”.
Tramite questa formula contrattuale, i vitalizianti ossia i vostri rispettivi figli, si obbligano a fornire assistenza ai due coniugi, mentre i vitalizianti, ciascuno per la sua quota immobiliare del 50%, si obbligano a cedere la nuda proprietà dell'appartamento, rimanendo usufruttuari dello stesso.
I coniugi cedono la nuda proprietà dell'immobile, ciascuno in riferimento alla sua quota, in cambio di assistenza da parte di entrambi i figli (a prescindere dalla discendenza dal marito oppure dalla moglie).
Alla morte del primo coniuge, il coniuge superstite rimarrà usufruttuario della sua quota immobiliare ed i figli resteranno comunque obbligati alla sua assistenza morale e materiale. Alla morte del secondo coniuge, i diritti di usufrutto risulteranno estinti ed i figli saranno pieni proprietari ciascuno della quota del 50% dell'appartamento.
Il contratto di vitalizio assistenziale, avendo ad oggetto un immobile, deve avere la forma dell'atto pubblico (rogito notarile) oppure della scrittura privata autenticata da un notaio.

Una soluzione alternativa, molto più concreta, sarebbe quella di vendere l'immobile per acquistarne un altro da intestare al 50% ai due figli, rimanendo ovviamente usufruttuari dell'appartamento acquistato.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 433, 1872 del codice civile
 

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