Pignoramento mobiliare abitazione del debitore, attribuire data certa alla fattura di acquisto beni mobili





Ho, in data xx/xx/xxxx, ricevuto un atto di precetto per Euro 18.000.
Abito in un appartamento di proprietà della mia convivente e mia figlia formando, di fatto, un nucleo famigliare. Tra gennaio e febbraio del 2019 la mia compagna ha rinnovato in toto i mobili della casa trattenendo solo un divano e una credenza di valore affettivo in quanto erano della madre ora deceduta. Tutto il nuovo mobilio è stato fatturato a nome della ditta della mia compagna con fatture in vecchio regime (non elettroniche), altri mobili sono stati acquistati nel 2019 ma di questi è stata fatta la fattura elettronica e quindi, presumo, abbiano data certa. Come possiamo evitare che alcuni o tutti i mobili vengano pignorati (compresi i vecchi mobili della madre)?

Un eventuale contratto di comodato fatto adesso che valore ha visto che il precetto mi è stato consegnato?

Come posso fare per far valere le fatture del 2018 e quindi dimostrare che i mobili non sono di mia proprietà?

Esiste anche un garage, sempre di proprietà della mia compagna, essa è obbligata a comunicarlo ad un eventuale Uff. Giudiziario?

“Lavatrice ed Asciugatrice (separati) sono tra gli elettrodomestici pignorabili”?

Grazie

RISPOSTA

All'interno di un'abitazione, l'articolo 514 del codice di procedura civile indica i beni impignorabili, presenti all'interno della casa di residenza del debitore.

Art. 514 c.p.c - Cose mobili assolutamente impignorabili.
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4. gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;
5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.


La lavatrice non può essere pignorata, in quanto elettrodomestico ritenuto indispensabile dal legislatore, mentre l'asciugatrice può essere pignorata, in quanto non indicata tra i beni impignorabili di cui all'articolo 514 del codice di procedura civile.

I mobili che arredano la casa del debitore si presumono di sua proprietà, chiunque li abbia acquistati o li abbia introdotti nella casa, e il terzo opponente deve provare la proprietà dei beni pignorati con atto di data certa anteriore al pignoramento.

Cosa dobbiamo intendere per atto di data certa anteriore al pignoramento ?

L’art. 2704 del codice civile fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, dal verificarsi un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura.

Tutte le fatture possono essere consegnate presso uno studio notarile: si può chiedere al notaio di ricevere in custodia le fatture presso il suo studio. In tal modo, la data certa risulterà dal verbale di deposito con il quale il notaio dà atto del deposito stesso e della data in cui è avvenuto.

Le copie delle fatture possono essere firmate dal proprietario dei mobili, dinanzi al notaio che provvederà ad autenticare la firma, attribuendo data certa, consequenzialmente, anche alla fattura originale.

La certezza di un documento nei confronti dei terzi può subentrare poi il giorno in cui il contenuto della fattura è riprodotto in atti pubblici o da quello in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Si potrebbe anche registrare volontariamente (imposta di registro) un elenco dei beni mobili e delle relative fatture (fatture in copia autenticata da un notaio).

C'è poi l'escamotage della pec o dell'invio per raccomandata (piegando la fattura in tre parti affinché assuma un formato idoneo alla spedizione, spillarlo ai lati e portarlo all'ufficio postale per la spedizione raccomandata)
A proposito dell'invio a mezzo pec, la fattura può essere scansionata, firmata digitalmente ed inviata da pec a pec, in modo da attribuire data certa alla stessa. La certezza della data, in tal caso, è data dalle ricevute di consegna e di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata, da conservare non solo in maniera cartacea, ma anche in maniera digitale.

Si tratta di un escamotage per vincere la presunzione di appartenenza al debitore degli stessi beni, ai sensi dell’art. 621 codice procedura civile.

Consiglio di portare il divano (ossia il mobile senza fattura) da un'altra parte … si tratta dell'unico rimedio ipotizzabile …
Ad ogni modo, se il divano non è di particolare valore … in concreto, esso non sarà mai pignorato ! La credenza non può essere pignorata, ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile.

Può pignorare i beni presenti in garage ? Leggiamo la norma inerente il caso “de quo”: il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.

Art. 513 c.p.c - Ricerca delle cose da pignorare.
L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.
Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre l'assistenza della forza pubblica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli


Se sei in possesso delle chiavi del garage, se hai la disponibilità del garage e delle cose depositate all'interno dello stesso, su ricorso del creditore (che deve dimostrare che il garage è nella disponibilità del debitore esecutato), il giudice può autorizzare il pignoramento dei beni presenti in garage.

La tua compagna non è obbligata a fare nessuna comunicazione, se il garage è nella sua disponibilità esclusiva.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: