Cancellazione srl con credito IVA dal registro delle imprese
Una società srl in liquidazione ha compiuto tutte le operazioni liquidatoria ed è rimasta con credito per Iva di circa 12.000 Euro, può CESSARE LA LIQUIDAZIONE, e cancellarsi dalla Camera di commercio chiedendo all'Agenzia delle Entrate il rimborso del credito?
Grazie
Confermo.
E' possibile cessare la liquidazione societaria, chiedendo la cancellazione dalla camera di commercio ai sensi dell'articolo 2484 III comma del codice civile, subito dopo aver chiesto il rimborso IVA, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'agenzia delle entrate.
La recente sentenza della Cassazione civile n. 8582 del 6 aprile 2018, afferma che i crediti della società cessata si trasferiscono ai soci per un fenomeno successorio, in tutto simile a quello che riguarda le persone fisiche, salvo le mere pretese e ragioni creditorie incerte.
I soci subentrano in automatico nel relativo diritto alla riscossione del credito IVA, trattandosi di credito CERTO, LIQUIDO ED IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE.
Non si tratta certamente di una pretesa creditoria incerta nell'importo oppure nella scadenza!
A conferma possiamo anche citare un passaggio fondamentale della sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 6071/2013:
“Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.
Consiglio comunque di presentare la domanda di rimborso IVA prima di cancellare il soggetto societario, con istanza firmata dal legale rappresentante della SRL.
Il rimborso IVA sarà riscosso dagli ex soci della SRL estinta; si configura ovviamente solidarietà attiva relativa a tutti gli ex soci.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.