Ricorso contro Facebook per disattivazione account personale
Chiedo una consulenza relativa ad un account che avevo su Facebook chiuso misteriosamente e senza fornirmi alcuna spiegazione.
Vorrei un fac simile di ricorso cautelare d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, per far condannare Facebook alla riattivazione del profilo personale.
L'account era utilizzato per pubblicizzare i miei prodotti, ossia vestiario e scarpe sportive; è intuibile il danno che mi ha cagionato Facebook, con la chiusura del profilo, proprio adesso che siamo in pieno periodo di saldi invernali!
Con quali motivazioni presentare il ricorso?
È prevista la mediazione obbligatoria come prima tappa del procedimento giurisdizionale?
ON.LE TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D’URGENZA
Il sig. ________ (C.F. xxxxxxxxxxx), residente in ________ alla via ________ n. __, titolare della ditta individuale_______, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Giuseppe, presso il cui studio in Castellino Valmaggiore alla via Depalma n.99 elegge domicilio, giusta procura a margine del presente atto,
ricorrente
CONTRO
FACEBOOK IRELAND LIMITED
- resistente
ESPONE QUANTO SEGUE
-il ricorrente ________, con sede in ______ alla via ______ n. __, utilizzava il profilo personale Facebook per promuovere la vendita dei propri prodotti, vestiti e scarpe sportive, attraverso un proprio marchio registrato nelle forme stabilite dalla legge in data xx/xx/xxxx;
-in data _________ la società di diritto irlandese FACEBOOK IRELAND LIMITED ha disattivato il profilo personale del ricorrente, senza che il ricorrente avesse violato alcuna norma di legge ovvero disposizione contrattuale, senza fornire alcuna spiegazione e senza contraddittorio con l'utente;
-nonostante la diffida effettuata dalla ditta______ con racc. a.r. del _____, FACEBOOK IRELAND LIMITED non ha riattivato il profilo personale in precedenza oscurato, senza fornire alcun riscontro nel merito dell'illegittima decisione
CONSIDERATO
-la competenza del tribunale di Campobasso, essendo, il diritto del ricorrente, invocato nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, fissato dall'art. 33 comma 2 lettera u), D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206; quest’ultimo prevale, in quanto stabilisce una competenza esclusiva del tribunale civile, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Cassazione sentenza n. 2687/2016, Cass. sentenza n. 20304/2015, Cass. sentenza n. 5705/2014, Cass. sentenza n. 21814/2009).
-l'adamantina sussistenza del “periculum in mora” per il ricorrente, provocato dalla decisione immotivata e giuridicamente infondata dell'amministrazione di Facebook che disattivando l'account personale, durante il periodo dei saldi invernali, non soltanto ha cagionato un notevole decremento del fatturato della ditta xxxxxxxxx, ma ha vanificato numerosi anni di impegno e passione nel promuovere sul web la visibilità del proprio profilo personale avente carattere promozionale.
- l'evidente sussistenza del “fumus boni iuris” stante gli impegni contrattualmente posti a carico della società resistente, in particolare l'obbligo:
a)di garantire la possibilità di esprimersi e di comunicare circa gli argomento di interesse per l'utente (cfr. Sezione 1, punto terzo, doc. 11, cit.),
b)di aiutare l'utente a connettersi con persone, gruppi, aziende ed altri soggetti di interesse (cfr. Sezione 1, punto secondo, ns. doc. 11, cit.),
c)di assicurare un'offerta di esperienze coerenti senza interruzioni nei prodotti della azienda di facebook (cfr. Sezione 1, punto settimo, ns. doc. 11, cit.),
d)di garantire che l’utente sia libero di condividere i contenuti con chiunque, in qualsiasi momento” (cfr. Sezione 3.3.1, doc. 11, cit.).
Tutto ciò premesso, con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento dei danni subiti e subendi
RICORRE
all’ Ill.mo Giudice adito affinché, verificata la sussistenza degli estremi di cui all’art. 700 c.p.c. e 669- bis e ss. c.p.c., voglia emettere, con decreto ed inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole della società FACEBOOK IRELAND LIMITED, condannando la società resistente:
-all'immediata riattivazione dell'account personale del sig. xxxxxxxxxx,
-al pagamento di una somma di denaro a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento medesimo, pari ad un importo di 150 euro, ai sensi dell’art. 614 bis del codice di procedura civile.
Si allega:
- documentazione comprovante il profilo personale facebook, ecc.
Salvis iuribus
Ai sensi dell’art. 14, comma 2, T.U. 115/02 si dichiara che il valore della controversia è di € _____.
(il contributo dovuto è pari a quello dovuto per la causa di merito, ridotto della metà)
Luogo, __________
Avv._____________
Confermo il diritto di adire il tribunale della residenza del consumatore con ricorso d'urgenza, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, per chiedere la riattivazione del profilo oltre alla condanna di facebook ireland limited, società di diritto irlandese, al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo relativamente al ripristino dell'account chiuso misteriosamente.
Il giudice competente è il tribunale della tua residenza anagrafica, ossia il tribunale civile di Campobasso.
Il ricorso d'urgenza per la riattivazione del profilo deve essere notificato dal tuo avvocato difensore, presso la sede estera di diritto irlandese, a mezzo posta, ai sensi dell'articolo 142 del codice di procedura civile.
Art. 142 c.p.c. - Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica.
Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta
A Facebook non è consentito disattivare profili in base a violazioni solo presunte ed evidenziate senza contraddittorio con l'utente. Il social network è stato condannato dal tribunale di Pordenone, con ordinanza n. 2139/2018, a pagare una penale per ogni giorno di ritardo nella riattivazione dell'account immotivatamente disattivato, per un importo pari a 150 euro giornaliere.
Il Tribunale di Pordenone, con la ordinanza n. 2139/2018, ha deciso che Facebook non può disattivare un account in base a violazioni solo presunte ed evidenziate senza alcun contraddittorio e, di conseguenza, ha ordinato al social network la riattivazione immediata dell'account del ricorrente.
Non è prevista la mediazione obbligatoria. Non è prevista la conciliazione preventiva. Devi procedere con ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al tribunale della residenza del consumatore, ossia della tua residenza.
Presupposti della presentazione del suindicato ricorso sono il “periculum in mora” (pericolo nel ritardo) ed il “fumus boni iuris” (presunzione dell'esistenza di sufficienti presupposti giuridici per accogliere le richieste del ricorrente) che quanto meno nel caso “de quo”, emergono con chiarezza adamantina, stante la tua attività commerciale promossa tramite il web.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 142, 614, 699, 700 del Codice di procedura civile
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
- DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
- Cassazione sentenza n. 20304/2015
- Cassazione ordinanza n. 2687/2016
- Tribunale di Pordenone, ordinanza n. 2139/2018