Cessione del credito in pendenza di pignoramento dello stipendio
Buongiorno, avrei necessità di un chiarimento su un pignoramento del 1/5 di stipendio: dal 2011 ho un pignoramento sullo stipendio del 1/5 da parte di una banca (Italfondiario), ad Ottobre 2019 la ditta per cui lavoro ha ricevuto il riaccredito delle somme pagate da Aprile 2019 a Settembre 2019, senza una spiegazione da parte del creditore.
Probabilmente ci sarà stata una cessione del credito dalla banca Italfondiario ad una società di recupero, nel mese di marzo 2019.
In Novembre 2019 la mia azienda ha ricevuto una chiamata da una ditta che, senza presentarsi ha richiesto la PEC in quanto aveva comprato il credito del mio pignoramento dalla precedente banca.
La cessione di credito è prevista direttamente dal codice civile.
Ricapitoliamo le norme relative alla cessione di credito.
In sintesi, il creditore può trasferire a titolo oneroso il suo credito in favore di un cessionario, anche senza il consenso del debitore.
Il creditore - cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Dovendo procedere alla notifica dell'avvenuta cessione, hanno richiesto la pec, al fine di inviare telematicamente la relativa documentazione afferente la cessione del credito.
Art. 1260 del codice civile - Cedibilità dei crediti.
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore , purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge .
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Art. 1262 del codice civile - Documenti probatori del credito.
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
Art. 1264 del codice civile - Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Questi sigg hanno chiamato ancora un paio di volte sempre con la stessa richiesta di PEC (che ogni volta è stata data), fatto è che ad oggi nessuna PEC è arrivata.
Fintato che la cessione non sarà stata notificata a mezzo pec, la stessa non avrà effetto nei confronti del debitore ceduto. In questo caso, essendo stato attivato anteriormente un pignoramento, occorre un provvedimento del giudice dell'esecuzione di estromissione dal pignoramento del creditore cedente, in favore del creditore cessionario.
Praticamente è un anno che la mia azienda continua a trattenermi la quota di pignoramento (giustamente), ma non sta venendo pagata a nessuno.
La tua azienda si sta comportando correttamente.
Da un punto di vista teorico, la tua azienda, in attesa della pec e dell'estromissione del creditore cedente dal pignoramento, dovrebbe continuare a versare le quote pignorate al creditore originario, ossia la banca Italfondiario.
Ci sono delle regolamentazioni sui tempi di comunicazione di una cessione di credito?
Semplicemente, fintanto che la cessione non viene notificata al debitore, la stessa non ha alcuna efficacia nei confronti di quest'ultimo.
Di conseguenza, la quota di pignoramento dovrebbe essere versata all'originario creditore, almeno fino al momento della notifica della cessione del credito e del provvedimento di estromissione dal pignoramento del cedente, in favore del cessionario. La cessione del credito non ha limiti di tempo, nel senso che può essere effettuata in qualsiasi momento prima dell'adempimento del debitore. Secondo la Cassazione sentenza del 30.8.2018 n. 21395, “in caso di cessione del credito, l’esecuzione forzata in corso può proseguire su impulso creditore cedente, ma il cessionario può intervenire nel processo, facendo valere il negozio di cessione, con estromissione del cedente. Qualora il cessionario del credito, ovvero l’attuale titolare del diritto di credito per la cui soddisfazione si procede, abbia spiegato il suo intervento, costituendosi, è a lui che passa la facoltà di dare impulso al processo esecutivo, determinandosi la estromissione automatica del cedente, senza necessità che essa venga espressamente disposta, non potendo i due soggetti condividere lo stesso ruolo”.
C'è qualche obbligo di comunicazione oltre che all'azienda anche alla sottoscritta di tale cessione?
Ci sono i margini per contestare il tutto e far decadere il credito esistente?
Grazie
La cessione del credito deve essere notificata anche nei confronti del debitore esecutato, non soltanto del terzo pignorato.
In caso di cessione del diritto di credito per il quale è stato promosso il pignoramento presso terzi, il cedente mantiene la legittimazione attiva a proseguire il procedimento ai sensi dell'articolo 2914 comma 1 numero 2), salvo che il cessionario si opponga ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.. In estrema sintesi, il cessionario del credito, nella fattispecie in questione, può/deve intervenire nel processo esecutivo, eccependo il negozio di cessione del credito, con estromissione del cedente da parte del giudice dell'esecuzione (Cassazione sentenza n. 7780 del 2016).
In sintesi, non soltanto la cessione dovrà essere notificata al debitore esecutato ed al terzo pignorato, ma il cessionario dovrà intervenire nel pignoramento, producendo il negozio di cessione del credito e chiedendo al giudice dell'esecuzione che il cedente sia estromesso dal pignoramento!
Sarà quindi presentato al tribunale un atto di intervento nel pignoramento del cessionario, sarà fissata apposita udienza, sarà quindi emesso provvedimento di estromissione del creditore procedente … passeranno come minimo dal 12 ai 18 mesi!!
Nel frattempo, il debitore conserva il diritto di liberarsi dal credito continuando a versare il dovuto al creditore originario.
Non ci sono i margini per muovere alcuna contestazione ovvero per fare decadere il debito. Il terzo pignorato fino al provvedimento di estromissione del creditore pignorante che ha ceduto il credito, dovrebbe continuare a pagare le quote pignorate alla banca Italfondiario.
Giacché il cedente non reclama nulla, vi consiglio di non versare nulla, in attesa dell'estromissione dal pignoramento della banca Italfondiario che dovrebbe essere adottata nei prossimi mesi (considera che l'attività processuale si è fermata a causa del covid-19).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1260, 1262, 1264, 2914 del codice civile
- Art. 111 del Codice di procedura civile
- Cassazione sentenza n. 7780 del 2016