Parcheggio su area comune di passaggio





Abito in una villa privata situata all'interno di un appezzamento di terreno recintato e con cancello automatico. All'interno ci sono altre 3 ville di altrui proprietà. Ognuno ha ovviamente il radio comando per la apertura e chiusura del cancello. Ogni villa ha anche posti auto nel proprio garage. C'è una stradina privata ad uso dei soli condomini, di ghiaia, che percorre per tutto la lunghezza il definiamolo condominio che permette di entrare e arrivare sia alla villa più vicina al cancello che quella posta più lontano.

 

RISPOSTA

 

Non si tratta di un condominio, ma di una comunione di un'area di passaggio tra il cancello e le proprietà individuali.



La stradina passa proprio all'esterno della recinzione che delimita la mia proprietà. Un condomino parcheggia sempre di fronte a casa mia sul bordo della stradina, nonostante abbia una area di sua proprietà sempre all'interno del comprensorio. Questo comportamento è molto stucchevole, fastidioso.

 

RISPOSTA

 

Trattandosi di comunione di area, dobbiamo fare riferimento all'articolo 1102 del codice civile, denominato “uso della cosa comune”: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché' non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.

ATTENZIONE: il condomino maleducato può servirsi dell'area comune, senza alterare la sua destinazione (da area di passaggio a parcheggio per auto) e senza impedire agli altri comunisti di farne parimenti uso (perché se tutti i proprietari parcheggiassero l'auto sull'area di passaggio in comunione … vorrei vedere … ).



Nonostante la nostra richiesta di metterla in un luogo più appropriato, lui continua, sostenendo che la stradina è di tutti e l'auto la mette dove vuole.

 

RISPOSTA

 

La stradina ha una destinazione che non può essere alterata a piacimento.
Riprendi il rogito di acquisto del tuo immobile; troverai scritto che insieme all'immobile, hai acquistato il diritto di passaggio sull'area comune identificata al catasto al XXXXXXXXX … ci sarà scritto "diritto di passaggio", ma non "diritto di parcheggio"!!!



Come possiamo tutelarci anche dal punto di vista legale o/o condominiale?
Che regole ci sono in merito?
Grazie

 

RISPOSTA

 

L'articolo 1102 del codice civile ed il divieto di mutare la destinazione d'uso della stradina, da area comune di passaggio a parcheggio!
Consiglio di procedere con atto di citazione al tribunale civile nei confronti del condomino, previa diffida scritta di un legale e previo procedimento di mediazione dinanzi all'apposito organismo previsto dal tribunale competente territorialmente.
A disposizione per esaminare il rogito di acquisto dell'immobile, nella parte in cui fa riferimento ai diritti in comunione sull'area di passaggio.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: